La sanatoria delle opzioni dimenticate

L’Agenzia delle Entrate spiega il “remissione in bonis”
La norma – Con il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 (di seguito “Decreto”), sono state introdotte disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari, volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. Con la circolare n. 38/E/2012 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ad alcune delle semplificazioni introdotte dall’articolo 2, il quale permette ai contribuenti che per una dimenticanza non hanno presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti, ma sono comunque in possesso dei requisiti richiesti, di mettersi in regola entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Cosa si può sanare - La remissione in bonis si applica alle irregolarità per le quali, al 2 marzo 2012, non era ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e a quelle per le quali, alla stessa data, pur essendo questo termine già scaduto, si è ancora in tempo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'adempimento è stato omesso.
Quando si applica - La remissione in bonis permette a contribuenti e imprese di aderire a regimi fiscali opzionali, come quelli relativi alla tassazione per trasparenza delle società di capitali, alla tassazione di gruppo e nel caso in cui il contribuente abbia omesso di comunicare i dati fiscalmente rilevanti per gli enti associativi.
Come regolarizzare - L'adempimento omesso può essere regolarizzato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, pagando con il modello F24 una sanzione di 258 euro.
La scadenza - Per gli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine di regolarizzazione è stato eccezionalmente individuato nel 31 dicembre 2012.
5 per mille - Una particolare forma di ravvedimento è stata prevista, per gli enti che partecipano alla ripartizione del fondo 5 per mille dell’Irpef. La circolare chiarisce, infatti, che le domande tardive e le tardive integrazioni documentali possono essere “sanate” dagli enti in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle norme, a patto che presentino formale domanda di iscrizione entro il 30 settembre e versino la sanzione di 258 euro, utilizzando il codice tributo “8115” .
Consolidato - La mancata indicazione da parte della società consolidante degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto nel relativo modello non comporta più l’inefficacia della cessione delle eccedenze Ires nel gruppo. La stessa semplificazione vale anche per l’ipotesi di cessione, sempre tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, delle altre eccedenze utilizzabili in compensazione seppure realizzata in mancanza dell’indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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