Novità in materia di perdite su crediti

Il recente Decreto Sviluppo  introduce da subito importanti novità in materia di perdite su crediti equiparando l`Accordo di Ristrutturazione dei Debiti alle procedure concorsuali e predeterminando altri casi di perdite immediatamente deducibili.
Le perdite su crediti sono deducibili, come richiesto dall`art. 101 comma 5 del TUIR, in presenza  di  procedure concorsuali o di elementi certi e precisi.
L`art. 33 comma 5 del Decreto Legge 22 giugno 2012, più noto come Decreto Sviluppo, modifica la norma del TUIR con l`obiettivo di semplificare il rapporto tra contribuente e Fisco. La modifica incide già sull`esercizio in corso.
Il Decreto Sviluppo, in primo luogo, equipara l`Accordo di Ristrutturazione dei Debiti alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) che danno diritto immediato alla deduzione delle perdite. Tale istituto, inserito fin dal 2005 nella legge fallimentare (art. 182 bis), non consentiva al creditore di dedurre la perdita stante la posizione contraria espressa dall`Agenzia delle Entrate (circolare 13 marzo 2009 n. 8/E, par. 4.2). 
La nuova norma definisce, inoltre, tre circostanze in presenza delle quali vige la presunzione assoluta di sussistenza degli elementi certi e precisi. In questi nuovi casi le perdite sono immediatamente deducibili e non occorre dimostrare tentativi di recupero infruttuosi.
La prima nuova ipotesi riguarda i crediti anziani e di modesta entità. Sono deducibili i crediti scaduti da oltre sei mesi e di importo inferiore a 2.500 euro. Per le imprese di più rilevanti dimensioni (quelle con fatturato superiore a 150 milioni di euro in base all`art. 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) la soglia è di 5.000 euro. La deduzione immediata dei crediti di modesta entità era già riconosciuta in base alla prassi amministrativa sin dalla R.M. 6 agosto 1976, n. 9/124. La novità è che adesso l`entità minima è fissata per legge. Alcuni punti sono ancora aperti: in particolare ci si domanda se il limite va applicato ad ogni singolo credito o alla molteplicità dei crediti nei confronti dello stesso debitore. Pare, al riguardo, che si debba applicare il limite al singolo credito, altrimenti rimarrebbe inapplicabile la disposizione relativa allo scaduto ultrasemestrale.
Una seconda ipotesi riguarda i crediti prescritti. A tal proposito ricordiamo che il credito si prescrive, nella generalità dei casi, in 10 anni. Le eccezioni più rilevanti riguardano locazioni, interessi, canoni che si prescrivono in 5 anni e i trasporti che si prescrivono in 1 anno.
La terza ed ultima ipotesi, che tuttavia pare applicarsi solo alle banche e agli altri soggetti IAS adopter, riguarda gli eventi estintivi, cioè la transazione, la rinuncia, la conversione dei crediti in partecipazione, e la cessione. Già in precedenza autorevole dottrina aveva sostenuto che i soggetti IAS adopter applicano, in presenza di questi eventi, i criteri previsti dai Principi Contabili in materia di derecognition (IAS 39, par. 9), atteso che la loro base imponibile è caratterizzata dal Principio di derivazione accentuata (art. 83 TUIR). Secondo una diversa interpretazione anche i  soggetti IAS adopter dovevano attenersi ai criteri di certezza e precisione richiesti dal TUIR. Il decreto Sviluppo risolve definitivamente la questione privilegiando le risultanze del bilancio correttamente redatto secondo i principi IFRS/IAS ed evitando l`oneroso doppio binario civilistico – fiscale. 
Rimane aperto il tema principalmente per le cessioni dei crediti dei soggetti non IAS. Il Fisco, infatti, non riconosce la tesi che la cessione, in quanto atto di realizzo, è regolata dalle norme in materia di minusvalenze e talvolta pretende la dimostrazione degli elementi certi e precisi anche in presenza di cessione.

Ratio mattina a cura di Alberto Di Vita

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