Nuova comunicazione telematica delle dichiarazioni d`intento

A seguito del decreto "Semplificazioni  fiscali" il termine  per l`invio della comunicazione delle dichiarazioni d`intento è quello previsto per la prima liquidazione Iva periodica nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell`imposta.
La recente R.M. 82/2012 è intervenuta sul punto precisando che il termine indicato si deve intendere quale termine ultimo e che quindi la comunicazione può essere inoltrata anche al ricevimento della dichiarazione d`intento in assenza di operazioni non imponibili relative alla stessa.
Il fornitore di un esportatore abituale che riceve la dichiarazione di intento è obbligato ai seguenti adempimenti formali: annotazione delle dichiarazioni d`intento ricevute, trasmissione dei dati all`Agenzia delle Entrate direttamente o attraverso un intermediario abilitato a presentare le dichiarazioni dei redditi/Iva utilizzando l`apposito modello approvato con Provv. AE 14 marzo 2005, emissione della fattura indicando la non imponibilità Iva, gli estremi della dichiarazione d`intento e applicando l`imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 se l`importo della fattura è superiore ad Euro 77,47.
La R.M. 82/E del 1° agosto 2012 interviene commentando le novità in tema di aspetti temporali e compilazione della dichiarazione introdotte sul tema dal DL 16/2012. Nella sostanza viene confermato che è "permesso"l`invio della comunicazione anche in assenza di operazioni non imponibili ai sensi del`art. 8, co. 1, lettera c) del Dpr 633/72 ("Resta ferma….la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d`intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata effettuata") correlate al ricevimento della dichiarazione d`intento confermando quale termine ultimo l`emissione si della fattura ma relazionata alla periodicità di liquidazione adottata. Pertanto il contribuente mensile avrà come termine ultimo il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa e registrata la prima fattura, mentre il contribuente trimestrale avrà come termine ultimo il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale è stata emessa e registrata la prima  fattura.
Per quel che attiene la modulistica da utilizzare, in attesa dell`approvazione della nuova versione del modello di comunicazione aggiornata alle novità introdotte dal Dl 16/2012, si utilizza il "vecchio" modello tuttora in essere (approvato con provvedimento del 14 marzo 2005) con il seguente accorgimento: si compilerà il solo campo "Anno" del rigo "Periodo di riferimento", senza compilare il campo "Mese". Tale modalità di compilazione può essere adottata sia nel caso in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell`operazione non imponibile che nel caso in cui  la comunicazione risulti presentata alla data di ricezione della stessa o comunque in un periodo antecedente all`emissione della fattura.
Fonte: Ratio mattino autore Cristina Rigato

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