PAGAMENTI ENTRO 30 GIORNI DAL 24 10 2012 PER I PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Cessione di prodotti agricoli ed alimentari: novità dal 24.10.2012
Le novità interessano chi vende od acquista prodotti alimentari, con esclusione dei privati.
Ecco un’altra norma strana che creerà non pochi problemi alla filiera alimentare.
L’art. 62 del D.L. 24.1.2012 n.1 sulle cosiddette liberalizzazioni, poi convertito nella L. 24.3.2012 n.27, ha introdotto una disciplina specifica  in materia di contratti tra Imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari.
Si tratta di una disposizione che, al di la’ del lodevole scopo che intenderebbe perseguire – eliminare i tempi lunghi di pagamento – e’ ben poco coerente con i principi di libertà di iniziativa economica. E comunque sembra stato emanato per incassare le sanzioni spropositate che vengono previste.
La norma introduce innanzitutto una serie di prescrizioni che debbono essere inserite, a pena di nullità, nei contratti i quali debbono essere sempre stipulati in forma scritta e prevedere i seguenti elementi essenziali:
  • la durata
  • la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
  • i prezzi, le modalità di consegna ed i termini di pagamento.
Inoltre  in detti contratti è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose o retroattive.
Il contratto in forma scritta può consistere anche in una mail o in un fax, anche non firmato, purchè contenga gli elementi sopra citati (es.: uno scambio di comunicazioni o un ordine d’acquisto). Gli elementi eventualmente non presenti sul contratto scritto possono essere indicati sul DDT ovvero sulla fattura, citando gli estremi del contratto a monte.
In alternativa al contratto scritto, il Regolamento ammette la possibilità di scrivere tutti gli elementi essenziali del contratto (quelli sopra elencati dal n. 1 al n. 3) direttamente sul DDT o sulle fatture purche’ si accompagni anche la seguente dicitura:
“Assolve agli obblighi di cui all’art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012 n. 27”.
Ma la disposizione piu’ importante e’ quella con la quale si impone il pagamento del corrispettivo nel termine tassativo ed inderogabile di trenta giorni dalla fine del mese nel quale e’ avvenuta con data certa la consegna della fattura (fattura consegnata con raccomandata, anche a mano, ovvero con PEC); in mancanza di data certa i 30 giorni decorrono dalla data di consegna dei prodotti deteriorabili e di sessanta giorni per le altre merci.
Si considerano deteriorabili quei beni che il produttore certifica avere durata inferiore a 60 giorni.
Nel caso di contemporanea cessione di beni assoggettati a termini di pagamento differenti e’ obbligatorio emettere due separate fatture.
Gli interessi per ritardato pagamento decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, con un saggio di interessi maggiorato, per i prodotti deteriorabili, di ulteriori due punti, per cui si arriva al 10% di interessi moratori.
La norma riguarderà, pertanto, gli agricoltori, ogni esercente il commercio di prodotti agricoli ed alimentari ed ogni titolare di esercizio di somministrazione.
A fronte di questi nuovi obblighi tuttavia, oltre al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento, si introducono sanzioni amministrative per ogni violazione delle nuove regole sopra elencate. La più gravosa ed anomala è quella dove si specifica che “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 500.000,00”. La misura della sanzione dipenderà dal fatturato, dalla recidiva e dal protrarsi dei ritardi. La vigilanza in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 62 è affidata all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, il quale potra’ servirsi della Guardia di Finanza.
Il 10 ottobre 2012 e’ uscita la bozza del Regolamento attuativo di questa legge, scaricabile dal sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In esso si precisa che:
- l’art. 62 si applica alle consegne di alimentari in Italia; non si applica ai conferimenti da parte dei soci di   prodotti agricoli ed alimentari alle cooperative ovvero alle organizzazioni dei produttori, ne’ ai conferimenti di prodotti ittici;
-  se il pagamento avviene contestualmente alla consegna della merce, non e’ necessario il contratto scritto;
-  l’art. 62 si applica ai contratti stipulati a partire dal 24.10.2012;
- i contratti anteriori al 24.10.2012 devono essere adeguati alla nuova normativa – cioè occorre la forma scritta -entro il prossimo 31 dicembre.
Ci auguriamo in un ripensamento di questa normativa, in particolare con riguardo alle sanzioni perchè la platea dei soggetti interessati (agricoltori, piccoli esercenti, ecc.) riteniamo che non sara’ in grado di recepire agevolmente le ferree norme contenute nell’art. 62 del DL 1/2012.
E nulla si dice del caso del cliente in temporanea difficolta’ finanziaria il quale, non in grado di rispettare le scadenze dei pagamenti, anche per pochi giorni, si troverebbe nella spiacevole situazione di dovere al fornitore gli interessi moratori ed allo Stato le sanzioni.
Fonte: fiscoetasse.com autore Dr Sergio Massa

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