Solo l’1% delle segnalazioni antiriciclaggio proviene dai professionisti

Durante un convegno a Torino sul tema, è stato fornito un quadro sullo stato dell’arte delle disposizioni normative e suggerimenti di natura operativa
Si è tenuto ieri il convegno “La normativa antiriciclaggio per i professionisti e gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette”, organizzato dall’ODCEC di Torino. Forte l’interesse per i temi in agenda. A favorire l’elevata affluenza dei partecipanti ha contribuito la lista dei relatori che, oltre a componenti del Gruppo di studio Antiriciclaggio ODCEC di Torino, annoverava rappresentanti istituzionali del MEF (Federico Lucchetti), dell’UIF (Daniela Muratti – delegata antiriciclaggio professionisti) e della GdF (Ten. Col. Ivan Bixio – comandante Gruppo Tutela Mercato dei Capitali, Nucleo di Polizia Tributaria Torino).
I numeri presentati durante i lavori destano sicuramente non poca preoccupazione: recenti stime della Banca d’Italia attribuiscono infatti all’“industria” del riciclaggio un fatturato annuo pari al 10% del PIL del nostro Paese.
Dal Rapporto Annuale 2011 e dal Bollettino Semestrale (gennaio – giugno 2012) dell’UIF, emerge che nel 2011 e nel primo semestre del 2012 sono pervenute dall’intero sistema, rispettivamente, 49.075 e 34.458 segnalazioni di operazioni sospette. In tale ambito, scarso spessore quantitativo e qualitativo assumono le cifre relative ai professionisti che, nei due periodi di riferimento, hanno effettuato 492 e 1.113 segnalazioni. Tra i fattori individuati come disincentivanti per l’invio di segnalazioni, si sono evidenziati i seguenti:
- timori legati alla mancata protezione della riservatezza;
- l’assenza di una casistica precisa a cui fare riferimento;
- i dubbi sulle conseguenze di “cosa avviene dopo” l’invio della segnalazione.
Gli interventi più attesi erano senz’altro quelli dei rappresentanti delle autorità responsabili dell’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai quali era stato richiesto di fornire indicazioni e suggerimenti di natura operativa.
Il rappresentante del MEF si è soffermato sui limiti per la circolazione del contante. In particolare, si è ribadita l’importanza dell’analisi dei pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. In tali casi, assume rilevanza l’esame del sottostante contratto stipulato tra le parti al fine di verificare se le rateazioni o somministrazioni in esso previste possano interpretarsi come prassi commerciale o come elusione della norma. Tra le ipotesi concrete di segnalazioni di operazioni sospette, si sono citati casi non infrequenti di pagamenti dello stipendio mensile da parte del datore di lavoro in più tranche inferiori ai 1.000 euro. Per quanto riguarda invece le scritture contabili, è stata portata all’attenzione dei presenti la presunzione normativa per cui, con il termine “per cassa”, si intende l’utilizzo del contante. Al fine di evitare di ricadere nei casi sanzionabili di mancata segnalazione, spetta al professionista verificare la vera natura dell’operazione sottostante.
Alcuni elementi da tener presente in caso di verifiche della GdF in studio
Il ten. col. Bixio ha fornito alcuni elementi da tener presente relativamente alle verifiche da parte della GdF presso lo studio del professionista:
- nei controlli preliminari, è dato rilievo alla presenza o meno di manualistica interna in materia di antiriciclaggio;
- si consiglia di formalizzare le procedure utilizzate all’interno dello studio per presidiare i vari adempimenti;
- viene richiesto di dimostrare l’adeguata formazione del personale;
- viene data rilevanza alle deleghe scritte ai collaboratori dello studio;
- nelle verifiche di merito, viene data importanza alla formalizzazione delle verifiche del professionista; in particolare, è consigliabile documentare il processo logico che ha condotto alle decisioni prese (ad esempio, nel caso si decida di non segnalare un’operazione potenzialmente sospetta).
Fonte: Eutekne

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