Sponsorizzazioni sportive con inerenza

Per la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive necessaria l’inerenza anche all’attività stessa
Sponsorizzazioni sportive - Un altro intervento sulla deducibilità delle sponsorizzazioni sportive si va ad aggiungere ai numerosi contributi presenti sul tema, è il caso questa volta della CTP di Reggio Emilia che con la sentenza n. 116/47/12 del 18 settembre scorso si è occupata appunto di sponsorizzazioni sportive. La sentenza ha stabilito che qualora non si possa dimostrare il nesso tra l'attività economica svolta dal soggetto erogatore e la capacità di promuovere l'immagine dello sponsor da parte della società sportiva beneficiaria, i costi sostenuti non possono essere considerati deducibili. In pratica l'inerenza che viene richiesta dall'articolo 109 del Tuir deve essere accertata non solo in ordine al reddito, ma anche in ardine all'attività stessa dello sponsor. 
Cosa contestava il Fisco - La sentenza dunque si aggiunge ad altre sentenze di merito e di legittimità che sono intervenute negli anni sul tema. Nel caso specifico una società operante nel settore degli impianti di depurazione e dei servizi ambientali si era opposta a una rettifica complessiva da oltre un milione di euro. Tra le fattispecie contestate dal Fisco, vi era la deduzione giudicata illegittima di costi di pubblicità conseguenti a contratti di sponsorizzazione pubblicitaria sottoscritti con due associazioni sportive dilettantistiche locali. Secondo l'Amministrazione Finanziaria, considerando in particolare il fatto che la maggior parte dei clienti del contribuente era costituito da enti locali, società pubbliche e imprese private, vi è una scarsa o pressoché nulla capacità delle sponsorizzazioni (appunto locali) di attrarre nuovi clienti. 
La previsione della Finanziaria 2003 - Secondo la società ricorrente, tali spese erano invece deducibili, in quanto l'inerenza non deve essere funzionale al reddito, ma all'attività dell'impresa e perché la deducibilità era assicurata dall'articolo 90, comma 8 della Legge n. 289/2002. In particolare il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili, costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Tali costi quindi sono deducibili a due condizioni: gli oneri devono essere destinati a promuovere l'immagine del soggetto erogante e deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario in questo senso. La CTP tuttavia accoglie parzialmente il ricorso ritenendo costi di sponsorizzazione non inerenti per un ammontare di 300 mila euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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