Acquisto carburanti senza scheda, l’Agenzia «apre» alla detrazione IVA

La recente circ. 42 sembra segnare, sul punto, un nuovo orientamento dell’Amministrazione finanziaria
Con la recente circolare n. 42/2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla possibilità, prevista dall’art. 7, comma 2, lett. p), del DL 70/2011 (con decorrenza 14 maggio 2011), di documentare le operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione, presso impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi IVA, senza l’utilizzo della “classica” scheda carburante, a condizione che tali acquisti avvengano esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti nel territorio dello Stato. Rinviando ad altri commenti pubblicati su queste pagine per l’analisi del contenuto del predetto documento di prassi, occorre affrontare il tema della detraibilità dell’IVA nell’ipotesi in cui il soggetto passivo IVA intenda avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 7 del DL 70/2011.
Relativamente alla prima questione, è necessario premettere che l’art. 19-bis1, lett. d), del DPR 633/72 consente il diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di carburanti nella medesima misura in cui tale diritto è consentito per l’acquisto dell’autovettura, e quindi generalmente per il 40% se il mezzo non è utilizzato esclusivamente nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni. In tale contesto, in cui normalmente la detrazione è quindi limitata alla percentuale del 40%, è bene evidenziare che in ogni caso il diritto alla detrazione dell’IVA, nei modi e nei termini previsti dall’art. 19 e seguenti del DPR 633/72, è “schiavo” dell’esistenza, e della relativa registrazione, a norma dell’art. 25 del DPR 633/72, della fattura. Tale regola, tra l’altro, è stata confermata anche dalla stessa Amministrazione finanziaria nel recente passato, e più precisamente con la circolare 3 marzo 2009 n. 6, in cui, a commento della detraibilità dell’IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande (sancita dall’art. 83 del DL n. 112/2008, a decorrere dal 1° settembre 2008), ha affermato dapprima che “il contribuente (…) può ottenere il rilascio della fattura e realizzare il presupposto documentale necessario per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata per rivalsa”, e successivamente che “il diritto alla detrazione sia subordinato al possesso della fattura”.
Nell’ambito degli acquisti di carburante per autotrazione, presso impianti stradali, da parte di soggetti passivi IVA, come noto, l’art. 2 della L. n. 31/1977 ha previsto, come si legge nella norma stessa, una “documentazione sostitutiva della fattura”, che si è concretizzata nella scheda carburante, il cui modello è stato approvato con DPR 444/97. La stessa Agenzia, con la circolare n. 42/2012, nel ricordare che dall’adozione e dalla tenuta di tale scheda “discende l’esercizio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto”, precisa, a commento delle novità introdotte dall’art. 7 del DL 70/2011, (che consente, come detto, la documentazione degli acquisti di carburante senza l’utilizzo della scheda, a condizione che tali acquisti avvengano esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate), che per l’esercizio della detrazione dell’IVA (nonché della deduzione del costo) è necessaria l’esistenza di alcuni elementi “minimi” per ricondurre l’operazione al soggetto passivo IVA (ad esempio, data e soggetto presso il quale il rifornimento è stato effettuato e ammontare del corrispettivo).
Potrebbe essere un ostacolo la dichiarata alternatività tra i due sistemi
La posizione espressa dall’Agenzia, nella predetta circolare n. 42, pare quindi un cambiamento di direzione rispetto a quanto affermato in passato, che segna una positiva apertura per l’esercizio della detrazione, sia pure in assenza di una fattura o di un documento sostitutivo della stessa, qual è la scheda carburante. Nel merito della predetta semplificazione, infine, si osserva come la dichiarata alternatività tra i due sistemi di certificazione (estratto conto e scheda carburante), in base alla quale il soggetto, in relazione ai rifornimenti effettuati, dovrà obbligatoriamente adottare un unico sistema, costituirà certamente un ostacolo all’utilizzo della nuova modalità di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione. E nemmeno la confermata possibilità di utilizzo della carta elettronica in modo promiscuo (sia per acquisto di beni di altro genere sia per finalità diverse da quelle professionali e/o imprenditoriali) pare costituire un elemento di appeal, posto che in tali casi la corretta determinazione dell’IVA da portare eventualmente in detrazione costringerebbe a conteggi e verifiche sull’estratto conto che potrebbero far rimpiangere la “tradizionale” scheda carburante.
Fonte: Eutekne autori Sandro CERATO e Luca CARAMASCHI    

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