Collaboratori interni di studio senza obblighi di identificazione

In relazione all’articolo pubblicato su Eutekne.info “Adempimenti antiriciclaggio separati per i professionisti collaboratori degli studi” del 9 novembre 2012, si richiama come, in merito alla figura di “collaboratore di studio”, esista un ulteriore chiarimento UIC del marzo 2007, nel quale l’ex Ufficio Italiano Cambi aveva puntualizzato, in risposta ad alcuni quesiti posti dal quotidiano Italia Oggi e dall’Associazione Dottori Commercialisti: “Si chiarisce che qualora un professionista abilitato eserciti la propria attività esclusivamente all’interno di una società o di uno studio professionale – e non sia in questo caso uno degli associati – alle dirette dipendenze del management o del titolare dello studio, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati da questi ultimi, non è tenuto autonomamente all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio”.
In quest’ottica il professionista abilitato, per quel che attiene agli obblighi di identificazione e registrazione, risulta assimilabile in via interpretativa alla figura del “collaboratore del quale il professionista si avvale per lo svolgimento della propria attività” (cfr. Istruzioni UIC, Parte II, art. 3), atteso che egli esegue in tutto o in parte la prestazione non a seguito di un conferimento del mandato – né da parte del cliente né della società/studio professionale – bensì alle dipendenze o secondo le indicazioni di questi ultimi. In tal caso, infatti, il mandato viene conferito dal cliente alla società o al/i titolare/i dello studio, su cui gravano gli obblighi di identificazione e registrazione, mentre resta a carico del professionista l’obbligo di rilevare e segnalare all’UIC eventuali operazioni sospette di riciclaggio, sia pure limitatamente all’ambito di svolgimento della propria attività (...)”.
Ne discende che il collaboratore “interno di studio” che, ad esempio, parcelli mensilmente (allo studio o ad un CED) un importo fisso in presenza delle condizioni di cui al chiarimento sopra riportato, non risulta soggetto ad obblighi di identificazione e registrazione in via autonoma, fermo restando l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Discorso diverso, invece, nel caso in cui il professionista abilitato sia un soggetto “esterno allo studio”, per il quale, invece, risultano applicabili i chiarimenti dell’UIC del 2006, tra i quali quello in cui un professionista A che conferisce incarico ad un professionista B, in relazione a clienti di A e senza un incarico congiunto ai due professionisti, il professionista B deve identificare e registrare come cliente sia il professionista A che il cliente di A.
In via cautelativa ed in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali, si consiglia comunque di identificare il CED, specificando nell’apposito registro che trattasi di collaboratore di studio.
Pertanto, pur non rappresentando un chiarimento avente i caratteri di stretta ufficialità, ci pare che possa comunque rappresentare un riferimento rilevante circa le attivazioni/comportamenti che deve porre in essere l’Iscritto che presta la propria attività professionale all’interno di uno studio (o di un CED).
Fonte: Eutekne autori Roberto Frascinelli, Fabio Rapelli e Simone Nepote
Gruppo di Studio Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino

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