Comportamento concludente nell’IVA per cassa

Lo precisa, con un provvedimento, l’Agenzia, aggiungendo che l’opzione è comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta effettuata
L’opzione per l’IVA per cassa si desume esclusivamente dal comportamento concludente del contribuente, ed è comunicata nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla scelta effettuata, con la conseguenza che nessun modello ad hoc deve essere presentato da parte del soggetto passivo IVA.
Questa è la principale novità contenuta nel provvedimento direttoriale n. 165764, pubblicato ieri sera sul sito dell’Agenzia. Pertanto, coloro che intendono avvalersi del regime in questione già a partire dal prossimo 1° dicembre 2012, dovranno comunicare tale scelta nel modello IVA 2013 (quadro VO), relativa all’anno 2012, atteso che trattasi della prima dichiarazione annuale da presentarsi successivamente alla scelta effettuata che, come detto, si concretizza con il comportamento concludente. Al contrario, i soggetti passivi che (più presumibilmente) intendono optare per il regime di IVA per cassa a partire dal 1° gennaio 2013, dovranno confermare tale scelta nel modello IVA 2014, per l’anno 2013.
Su tale ultimo aspetto, tuttavia, non vi è particolare chiarezza, posto che sussiste un contrasto tra quanto indicato nel punto 1.2 del provvedimento, in cui si recita che la comunicazione è effettuata “nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata” (e quindi nel modello IVA 2013, da presentarsi entro il 30 settembre 2013, sia per le opzioni con effetto dal 1° dicembre 2012, sia per quelle con effetto dal 1° gennaio 2013, in quanto trattasi in entrambi i casi della prima dichiarazione da presentarsi successivamente alla scelta effettuata), e quanto indicato nelle motivazioni al provvedimento, in cui si legge che “l’opzione o la revoca (...) dovranno essere comunicate nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo” (pertanto nel modello IVA 2013 per coloro che optano già dal 1° dicembre 2012, e nel modello IVA 2014 per i soggetti che optano dal 1° gennaio 2013).
È confermato, in primo luogo, che a seguito dell’opzione, nelle fatture deve essere riportata la dicitura di operazione effettuata con “IVA per cassa” (che appare non avere utilità, posto che la controparte può esercitare il diritto alla detrazione nei modi ordinari), e l’eventuale omissione dei tale dicitura costituisce, in ogni caso, una mera violazione formale.
Per quanto riguarda gli effetti dell’opzione, in linea generale, gli stessi decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui l’opzione stessa è esercitata, ovvero, in caso di inizio di attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività stessa. Limitatamente all’anno 2012, si precisa nel provvedimento, quale primo anno di applicazione del regime, gli effetti dell’opzione decorrono ovviamente dal 1° dicembre, come precisato dal DM 11 ottobre 2012, attuativo dell’art. 32-bis del DL n. 83/2012.
Effetti dell’opzione salvi anche in caso di dichiarazione “tardiva”
Relativamente alla durata dell’opzione, il provvedimento precisa che la stessa, una volta esercitata, vincola il soggetto passivo al mantenimento dell’opzione stessa per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia massima di volume d’affari in corso d’anno (2 milioni di euro), nel qual caso il regime, come disposto dall’art. 7 del DM 11 ottobre 2012, cessa a partire dalle operazioni effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.
Trascorso il triennio di permanenza nel regime, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi con le medesime modalità dell’opzione, ossia con il comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’IVA “ordinaria”) e con la comunicazione nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla revoca. In merito alla durata dell’opzione, è precisato che, per coloro che intendono optare già dal prossimo 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato per intero ai fini del computo del triennio, con la conseguenza che il regime cesserà il 31 dicembre 2014.
Infine, l’Agenzia chiarisce che, salva l’applicazione delle relative sanzioni, sono fatti salvi gli effetti dell’opzione, anche se la stessa è comunicata in una dichiarazione “tardiva”, ossia presentata entro i 90 giorni successivi allo spirare del termine ordinario.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO

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