CONTRATTI AGRICOLI: le interpretazioni informali del Ministero

Il caos regna ormai sovrano circa l’applicazione pratica dell'articolo 62 della legge 27/2012. Le nuove regole sui contratti agroalimentari, entrate in vigore il 24 ottobre scorso, per le consegne effettuate da tale data, cozzano con il modus operandi utilizzato fino a oggi dagli operatori della filiera ( accordi per la gran parte non scritti e con tempi di pagamento molto più dilatati). 
Per ora l'incontro con il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, richiesto dalle associazioni di categoria, non vi è stato. Alcune interpretazioni dell'articolo 62 della legge 27/2012 sono state fornite dal ministero delle Politiche agrarie, solo in via informale ad una testata specializzata, non costituendo tuttavia, chiarimenti connotati da valore legale. 
I prodotti deteriorabili – La carne è da considerare, secondo il Ministero, un prodotto deteriorabile, in ogni forma e condizione si trovi (surgelata o meno), da pagare a 30 giorni. Tuttavia i prodotti a base di carne (tipo i sughi) si considerano con prevalenza di carne se la sua percentuale raggiunge il 20% del totale, in ottemperanza alle previgenti norme di settore. 
Per ciò che riguarda, invece, i prodotti ittici, il discrimen sarà la dichiarazione del produttore: a seconda che il TMC (termine minimo di conservazione) sia inferiore o superiore ai 60 giorni il cedente dovrà ottenere il pagamento in 30 o 60 giorni. 
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i prodotti dietetici e tutti i tipi di latte, mentre vi sono ancora incertezze applicative sul regime degli alimenti per lattanti e sulla loro deteriorabilità, elemento decisivo per pagarli a 30 o 60 giorni, in quanto la normativa italiana deve fare i conti con una specifica direttiva comunitaria di settore. 
In generale i prodotti agricoli sono "deteriorabili" nella misura in cui o sono carne o latte (o derivati); in tutti gli altri casi la durabilità del prodotto (e quindi i termini di pagamento) sono in mano al produttore. 
Come accade per esempio nel settore vivaistico per le piantine da insalata: sarà il produttore a decidere la durabilità. 
Nessun dubbio, invece, per le piante da frutto che ovviamente si pagano a 60 giorni. Inoltre, per quel che riguarda gli animali vivi giunge la conferma che si tratta di prodotti non deteriorabili (pagamento a 60 giorni) mentre rientrano nel raggio di operatività della norma anche tutte le forniture alimentari alla pubblica amministrazione.
Fonte: Fiscal-Focus autore Carla De Luca

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