Incostituzionale la notifica della cartella di pagamento all’irreperibile

Non ha giustificazione l’art. 26 del D.P.R. 602/73, nella parte in cui legittima la sola affissione dell’atto all’albo comunale per la momentanea irreperibilità
La Corte Costituzionale, con la sentenza 258 depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 del DPR 602/73 nella parte in cui prevede che, in ogni caso di irreperibilità quindi anche in quella temporanea, la notifica possa avvenire ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett, e) del DPR 600/73, ovvero mediante semplice deposito dell’atto presso la casa comunale.
Varie volte sulle pagine di questa testata ci siamo soffermati sull’argomento, vista la sua rilevanza, e, in armonia con quanto sostenuto dai giudici, era stato affermato che una tale interpretazione è radicalmente opposta ai principi che stanno alla base dello Stato di diritto (si vedano “Alla Consulta la disciplina sulle notifiche delle cartelle di pagamento” del 3 settembre 2010, e “Inammissibile la questione di costituzionalità sulle notifiche” del 26 febbraio 2011).
Il problema, vista la censurabile tecnica legislativa, è alquanto complesso, e richiede un previo inquadramento normativo.
Può accadere che il contribuente destinatario di una notifica sia temporaneamente (magari perché si trova a lavoro o fuori casa per altre ragioni) o assolutamente (contribuente che, ad esempio, muta residenza senza dirlo all’Anagrafe) irreperibile.
Nel primo caso, l’art. 60 del DPR 600/73, norma basilare per le notifiche degli atti impositivi, afferma che si applica l’art. 140 c.p.c., quindi l’agente notificatore deve affiggere avviso di deposito presso la porta dell’abitazione, depositare l’atto presso la casa comunale e notiziare di ciò il contribuente mediante raccomandata a/r.
Invece, nella seconda ipotesi, riscontrata l’irreperibilità, il messo semplicemente deposita l’atto nella casa comunale, e non può essere altrimenti, visto che non esiste luogo ove trovare il notificatario, e la notifica si perfeziona decorsi otto giorni dalla menzionata affissione.
A questo punto entra in gioco l’art. 26 del DPR 602/73, che, con una formulazione oltremodo ambigua, afferma: “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune”.
Quindi, in tutti i casi di irreperibilità, si sarebbe dovuto applicare non l’art. 140 che concerne l’irreperibilità relativa, ma la lett. e) dell’art. 60, sull’irreperibilità assoluta.
Pertanto, il messo che non trova il contribuente, semplicemente fa marcia indietro e deposita l’atto nella casa comunale, e, come se non bastasse, la notifica si perfeziona il giorno successivo.
Principio valido per i processi pendenti
Il tutto non necessita di commenti, ed è palese che la Corte Costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità della norma, sancendo che l’avvenuto deposito della cartella nell’albo comunale avviene senza la minima notizia al contribuente, senza quindi che si affigga l’atto alla porta nè che si invii la raccomandata a/r.
In poche parole, “siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto relativamente irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’evocato art. 3 della Cost.”.
La deviazione di giustizia che la norma comporta viene eliminata restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26 del DPR 602/73 e 60 del DPR 600/73, non a caso il primo articolo è dichiarato incostituzionale nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella “nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del DPR 600/73”, anziché “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 co. 1 lett. e) del DPR 600/73”.
Questa sentenza trova chiaramente applicazione nei processi pendenti, ove il contribuente, nei motivi di ricorso, abbia sollevato il vizio di notifica della cartella, con il limite dei rapporti giuridici esauriti.
La differenza tra accertamento e cartella, dopo questa sentenza, risiede nel fatto che nell’irreperibilità assoluta il perfezionamento si ha non l’ottavo ma il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il deposito nella casa comunale.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

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