IVA per cassa: opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA 2013

Con Provv. n. 165764, pubblicato ieri 21 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa, introdotto dall’articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che entrerà in vigore per le operazioni effettuate dal prossimo 1° dicembre 2012 (come stabilito dal D.M. attuativo dell’11 ottobre 2012). 
Esercizio dell’opzione per l’VA per cassa - I soggetti che rispettano i requisiti per aderire al nuovo regime dell’IVA per cassa, ossia che: 
- siano soggetti passivi IVA (imprese e professionisti); 
- nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro; 
possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa assumendo, innanzitutto, un comportamento concludente (riportando sulle fatture emesse l’annotazione e l’indicazione dell’articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83) e comunicando la scelta nella prima dichiarazione IVA annuale, da presentare successivamente alla scelta effettuata (art. 2 del D.P.R. n. 442/1997), barrando nel quadro VO del modello di dichiarazione IVA, l’opzione o la revoca per la liquidazione dell’VA secondo la contabilità di cassa. 
L’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale, ma non fa venir meno l’efficacia dell’opzione. 
Efficacia dell’ opzione – L’opzione ha effetto in generale a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. 
In via transitoria, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione, comunicata con la dichiarazione annuale IVA 2013 (anno 2012), ha effetto retroattivo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. 
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA tardiva (presentata entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, p. 1 del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322). 
L’opzione vincola per un triennio - L’opzione esercitata vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime. 
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata. 
Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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