Limiti al contante, violazioni comunicate solo alle Ragionerie dello Stato

A chiarirlo è una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Le comunicazioni relative alle violazioni dei limiti all’utilizzo del denaro contante (degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore), ex art. 51 del DLgs. 231/2007, devono essere inviate alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza.
A risolvere definitivamente il dubbio circa la necessità o meno di una duplice comunicazione da parte dei soggetti obbligati è stata la nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro – Direzione V).
L’art. 12 comma 11 del DL 201/2011 convertito aveva integrato l’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007, stabilendo che i destinatari del DLgs. 231/2007 (e, quindi, anche i dottori commercialisti ed esperti contabili) che acquisivano notizia di infrazioni in materia di utilizzo del contante ne dovevano riferire entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, più correttamente, alle Ragionerie territoriali competenti; per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/81; “per la immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle entrate” per l’attivazione dei conseguenti controlli di natura fiscale (al riguardo la Relazione illustrativa del DL 201/2011, sub art. 12, chiariva: “La disponibilità da parte dell’Agenzia dei detti dati consentirà analisi del rischio più approfondite e consentirà selezioni più accurate dei soggetti a maggiore rischio evasione e frode con conseguente maggiore incisività dell’azione di contrasto degli illeciti fiscali e maggiore efficacia dell’attività di accertamento”).
La lettera della disposizione non sembrava imporre alcun ulteriore adempimento in capo a professionisti, banche ed intermediari finanziari, affidando alle competenti Ragionerie territoriali il compito non solo di procedere alla contestazione dell’infrazione e agli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/81, ma anche all’immediata comunicazione dell’infrazione stessa all’Agenzia delle Entrate, con attivazione dei conseguenti controlli di natura fiscale.
In sede di primi commenti, peraltro, era stata sostenuta una differente interpretazione, secondo la quale sarebbero stati i soggetti tenuti a segnalare le violazioni alle Ragionerie territoriali competenti a dover procedere anche alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate (peraltro in assenza di qualsiasi indicazione operativa al riguardo).
In occasione di un convegno organizzato a Milano da Unione fiduciaria, il 24 gennaio 2012, inoltre, alcuni rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avevano ritenuto opportuno, in via cautelativa, che i soggetti obbligati procedessero al “doppio invio”. Era stata, tuttavia, annunciata una nota interpretativa che avrebbe dovuto far carico alle Ragionerie territoriali dello Stato di procedere all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Nelle more dell’intervento della suddetta nota interpretativa, l’art. 8 comma 7 del DL 16/2012 convertito ha modificato l’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007. È stato stabilito infatti che, in presenza di violazioni all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” o dei libretti al portatore, occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (e, quindi, anche da parte dei liberi professionisti), ma anche una segnalazione alla Guardia di Finanza, e non più all’Agenzia delle Entrate; sarà, poi, la Guardia di Finanza a darne tempestiva comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento. Tale previsione è in vigore dal 2 marzo 2012.
Il Legislatore, peraltro, non ha colto l’occasione per precisare definitivamente su chi ricada l’onere di effettuare la segnalazione, oggi, alla Guardia di Finanza e, prima dell’ultima modifica, all’Agenzia delle Entrate. Seppure, a parere di chi scrive, l’interpretazione preferibile fosse rimasta quella che imponeva ai soggetti destinatari del DLgs. 231/2007 di effettuare la sola comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, nel senso della necessità di una doppia comunicazione sembrava deporre la lettura della relazione illustrativa del DL 16/2012. In via cautelativa, quindi, al fine di evitare il rischio di gravose conseguenze sanzionatorie, si consigliava di provvedere ad una doppia comunicazione delle violazioni eventualmente rilevate: alla competente Ragioneria territoriale dello Stato e alla Guardia di Finanza.
Tale necessità viene definitivamente a cadere con la nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (concordata con la Guardia di Finanza). In essa, infatti, si è stabilito che “la comunicazione ex art. 51 deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza”.
Fonte: Eutekne autore Maurizio MEOLI   

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