Liquidazione società di persone con troppe incognite fiscali

Benché la liquidazione delle società di persone sia disciplinata, restano da chiarire molti aspetti sul comportamento fiscale che il socio deve tenere
La disciplina fiscale della liquidazione delle società di persone è contenuta nell’articolo 182 del TUIR, il quale prevede che, alla data di effetto della messa in liquidazione, il periodo d’imposta si spezzi in due distinti periodi, ciascuno oggetto di dichiarazione autonoma. Inoltre, se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale.
Tuttavia, se la liquidazione non va oltre tre periodi d’imposta, compreso il primo periodo di liquidazione, l’intero periodo di liquidazione è considerato un unico periodo d’imposta. Viceversa, se la liquidazione si protrae per più di tre periodi d’imposta, compreso quello in cui ha avuto inizio, oppure è omessa la presentazione del bilancio finale (obbligatorio anche per i soggetti in contabilità semplificata) che nelle società di persone non va comunque depositato al Registro delle imprese, i redditi così determinati per ogni singolo esercizio, si considerano definitivi. La norma è del tutto chiara, ma dal punto di vista strettamente operativo le incertezze sono notevoli, anche perché non sono mai state oggetto di specifica interpretazione ufficiale.
Volendo limitarsi alle principali problematiche, si osserva che, ad esempio, se il 15 novembre 2012 la società si pone in liquidazione, è certo che questa per l’anno 2012 dovrà presentare due distinti modelli UNICO SP: il primo entro il 31 agosto 2013 con il reddito ante liquidazione e il secondo entro il 30 settembre 2013 con il reddito del primo periodo di liquidazione.
Resta da comprendere come debba comportarsi il socio posto che riceverà per l’anno 2012 dalla propria società due distinte comunicazioni con altrettanti risultati reddituali. Occorre considerare che, se la società è stata costituita da oltre cinque anni rispetto al momento di inizio della liquidazione, il socio può optare per la tassazione separata limitatamente al (solo) reddito di liquidazione (TUIR, art. 17, comma 1, lett. l).
Dunque è da ritenersi, ricorrendo il caso, che il socio debba presentare un solo modello UNICO PF entro il 30 settembre 2013, compilando il quadro RH per il reddito ante liquidazione e il quadro RM Sez. II, rigo RM3 per il reddito del periodo 15 novembre 2012 – 31 dicembre 2012, primo periodo di liquidazione.
D’altronde, anche nell’ipotesi in cui il socio non potesse ovvero non volesse optare per la tassazione separata, è necessario dare evidenza dei due redditi, posto che (solo) quello relativo al periodo di liquidazione potrebbe essere soggetto a conguaglio, laddove la liquidazione non si dovesse protrarre oltre il terzo periodo d’imposta, compreso quello di inizio liquidazione. Dunque, in questo caso, nel compilare il rigo RM3 relativo al primo periodo di liquidazione, il socio dovrà barrare l’apposita casella per la tassazione ordinaria di modo che il relativo importo concorra al reddito complessivo confluendo nel quadro RN.
Va ulteriormente osservato che, nell’ipotesi in cui la liquidazione dovesse protrarsi oltre i predetti tre periodi d’imposta, i redditi dei periodi di liquidazione si renderebbero definitivi senza alcun conguaglio. I soci, tuttavia, decadono dalla tassazione separata laddove tale fosse stata a suo tempo la scelta. In questo caso, dunque, sarà necessario riliquidare l’originaria dichiarazione dei redditi (ri)calcolando l’imposta (IRPEF e addizionali) con i criteri ordinari, vale a dire facendo concorrere il reddito di liquidazione a quello complessivo del socio, e dunque compilando il rigo RM3 e barrando la casella tassazione ordinaria.
Anche per questo motivo, è da ritenersi sia necessaria una separata evidenza del reddito ante liquidazione (quadro RH) e del reddito del primo periodo di liquidazione (quadro RM, con o senza opzione per la tassazione ordinaria). Si discute se siano dovute sanzioni e interessi sulla maggior imposta dovuta rispetto all’acconto del 20% versato sul reddito per il quale il socio a suo tempo ha scelto la tassazione separata. Ciò posto, non è dato sapere se il ricalcolo debba essere effettuato dal socio presentando un’integrativa a sfavore oppure se sia l’Agenzia a dover intervenire.
Resta il fatto che il socio nel terzo anno, se la liquidazione non si è conclusa, si guarderà bene dal tassare il reddito separatamente e, presumibilmente, correrà ai ripari con un ravvedimento operoso e una dichiarazione integrativa per l’anno immediatamente precedente. Resta comunque scoperto il primo periodo di liquidazione.
Altro dubbio riguarda il comportamento da tenersi in caso di conguaglio, laddove la liquidazione non si sia protratta oltre il terzo periodo d’imposta. Premesso che le perdite di liquidazione non si possono imputare ai soci se non in sede di conguaglio, laddove il socio ad esempio, nel primo e secondo anno ha tassato separatamente il reddito di liquidazione nel quadro RM, versando l’acconto del 20%, ovvero ordinariamente facendo concorrere il reddito a tassazione ordinaria (rigo RM3 con opzione per la tassazione ordinaria) e il terzo e ultimo anno di liquidazione la società dichiari una perdita superiore al reddito dei due precedenti periodi d’imposta di liquidazione, si avrà a conguaglio, complessivamente, una perdita con la necessità da parte del socio di ottenere il rimborso delle imposte a suo tempo pagate. Non è dato sapere quale sia la procedura per ottenere il rimborso.
Se, come presumibile, non è concesso di scomputare il credito in compensazione (nel quadro RX non compare alcun rigo utilizzabile allo scopo), occorrerà presentare un’istanza allegando i modelli F24 e tutte le dichiarazioni interessate, compresa quella di conguaglio. E attendere.
Fonte: Eutekne autori Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA  

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