Per l’esonero dalla scheda carburante, basta l’estratto conto

Con la circolare 42, l’Agenzia delle Entrate fornisce le attese precisazioni sul pagamento con carte elettroniche
L’esonero dalla scheda carburante è possibile soltanto per i soggetti IVA che scelgono come modalità “unica” di pagamento del carburante nel periodo d’imposta – per tutto il parco auto – carte di credito, bancomat o prepagate intestate al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione; ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo è sufficiente l’estratto conto, purché contenga alcune informazioni “minime”. Questi sono solo alcuni degli attesi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 42 di ieri, con riferimento all’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante introdotto dal DL 70/2011.
In linea generale, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare, come noto, da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale “scheda carburante” è sostitutiva della fattura ed è valida ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo d’acquisto. Il “nuovo” comma 3-bis dell’art. 1 del DPR n. 444/97 (introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. p) del DL 70/2011 convertito) prevede che, in deroga a quanto sopra affermato, i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR 605/1973, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante (si veda “Con carta di credito e bancomat, niente più scheda carburante” del 9 maggio 2011). La circolare n. 42 chiarisce, anzitutto, che tale disposizione non riguarda il sistema delle carte fedeltà associate al contratto di “netting”.
In merito ai beneficiari dell’esonero, il documento di prassi precisa che, stando al tenore della norma, i soggetti che effettuano pagamenti anche mediante mezzi diversi dalle carte elettroniche (es. contanti) sono tenuti ad utilizzare la scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta. In altri termini, chi utilizza solo contanti o metodi di pagamento “misti” (contanti e carte) deve obbligatoriamente redigere la scheda carburante per fruire della detrazione IVA e della deduzione del costo d’acquisto.
L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che la scelta della modalità di certificazione relativa all’acquisto di carburante (scheda carburante o esonero) è riferita al soggetto e non al veicolo: di conseguenza, la modalità scelta dal soggetto deve essere unica, essendo irrilevante l’eventuale utilizzo di più veicoli nello svolgimento dell’attività.
Vengono, poi, fornite alcune precisazioni con riferimento alle carte elettroniche utilizzate per il rifornimento. La carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione, ma non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per acquisti relativi all’attività. La carta elettronica, inoltre, non deve essere destinata esclusivamente all’acquisto di carburante, potendo essere utilizzata per il pagamento di beni/servizi di qualunque genere; ciò che conta è che, qualora contestualmente all’acquisto di carburante siano acquistati altri beni/servizi, la transazione relativa al carburante avvenga in maniera distinta.
Occorre peraltro fare attenzione alla residenza degli operatori finanziari che rilasciano la carta: la circolare n. 42 precisa infatti che le carte di credito, debito e prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di stabile organizzazione in Italia.
Quanto alla documentazione, l’Agenzia ribadisce che non viene meno l’esigenza di disporre di una serie di elementi necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante in capo all’acquirente; è indispensabile, infatti, ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto che esercita un’attività d’impresa, arte o professione.
A tal fine, la circolare afferma che dall’estratto conto della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto di carburante, quali la data, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo. Tali indicazioni si riferiscono ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire la detrazione IVA e la deduzione del relativo costo. Al riguardo si osserva che, rispetto alla “tradizionale” scheda carburante, non è prevista l’indicazione, prevista dal DPR 444/97, dell’ubicazione dell’impianto di distribuzione e dei chilometri percorsi.
La circolare apprezza, infine, il caso in cui dalla documentazione risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo; è il caso, ad esempio, degli strumenti di pagamento dai quali emerge una rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente, anche ai fini del controllo interno di gestione.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI      

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