Perdite su Crediti: fino a 2.500/5.000 euro subito stralciabili

In vista delle chiusura dell'esercizio, le società solitamente adottano degli interventi per ottenere la deducibilità degli oneri, derivanti dal mancato incasso dei crediti iscritti nell’attivo patrimoniale.
Il confronto del consulente con il proprio cliente sul tema è, poi, sempre complicato, in quanto il contribuente non accetta di dover pagare imposte su ricavi mai incassati.
E allora ecco che andiamo a dimostrare che il nostro sistema tributario è improntato al principio di competenza e non di cassa (salvo necessarie eccezioni). Ma per redigere i bilanci 2012 i consulenti potranno tenere in considerazione anche le nuove fattispecie introdotte dal D.L. n. 83/12, c.d. Decreto Sviluppo, che in tale ambito danno un certo sollievo fiscale.
Le rilevazioni a conto economico - Il costo derivante dal mancato incasso di un credito perché sia deducibile deve transitare a conto economico, secondo il principio di derivazione, dunque va rilevato nella voce dell’accantonamento a Fondo svalutazione (B 10 d.) o della perdita su crediti (B 14.), ove l’accantonamento riflette una perdita temuta, mentre la voce della perdita su crediti riflette una perdita certa.
Il documento interpretativo dell’OIC 12 stabilisce come in 4 casi sia possibile utilizzare direttamente la voce B 14. del conto economico: riconoscimento giudiziale di un minor importo del credito, perdite da cessione dei crediti, perdite derivanti da transazioni e perdita conseguenti a prescrizione dei crediti.
La deducibilità fiscale – Fiscalmente vi sono due alternative possibili per il contribuente: l’art.106 co. 1 e 2 del Tuir consente la deduzione dell’accantonamento fino allo 0,5% del valore nominale (o di acquisizione) dei crediti con il plafond del 5% dei crediti risultanti in bilancio; l’art. 101 co.5 del Tuir consente la deduzione delle perdite se esse risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Procedure o elementi certi che devono realizzarsi entro il 31 dicembre 2012, se si intende dedurre l'onere nel modello Unico 2013, riducendo il saldo Ires del 16 giugno prossimo. Non è invece rilevante, per l'anno in corso, una procedura dichiarata nel 2013, anche se nel periodo anteriore alla predisposizione del bilancio.
Il Decreto Sviluppo interviene sull’art. 101 co.5 e, al di là delle novità apportate in caso di procedure meta concorsuali, dà la possibilità per crediti di modesto importo o prescritti, di operare una deduzione immediata, senza necessità di ulteriori formalità.
Escludendo i casi di procedure concorsuali, il creditore deve dimostrare l'irrecuperabilità del credito mediante atti, che vanno compiuti entro il 31 dicembre 2012, rimasti infruttuosi, la cui ampiezza varia in relazione all'importo del credito (intimazione dell’avvocato, atto di precetto, decreto ingiuntivo, pignoramento, ecc.). Tali atti non sono necessari, comunque, se alla chiusura dell'esercizio il diritto di riscuotere il credito risulta prescritto in base al codice civile.
Decidere se avviare, prima di fine anno, azioni incisive al solo fine di ottenere la deducibilità, oggi implica uno screening del valore dei crediti iscritti.
La possibilità di stralciare, senza ulteriori prove, i crediti di ammontare non superiore a 2.500 euro (5.000 euro per le imprese con ricavi superiori a 150 milioni) che, alla data del 31 dicembre 2012, risulteranno scaduti da oltre sei mesi.
I dubbi – Non è chiaro ancora se il limite dei 2.500/5.000 euro è da riferirsi all'importo del credito e non al debitore, dunque se sia possibile dedurre perdite anche superiori alla soglia se formate da crediti singolarmente inferiori. Si attende una conferma ufficiale. La deduzione, previo transito dal conto economico, potrà comunque essere operata anche qualora si ritenga di procedere con atti volti al recupero del credito.
Altra questione riguarda la possibilità di lasciare in quiescenza il credito e di procedere a svalutarlo civilisticamente e dedurlo fiscalmente solo nel 2013.
I bilanci delle società non hanno a oggi, infatti, necessità di dedurre costi, ma magari di trasferirli ad anni si spera più produttivi.
Remissioni del credito - Per i crediti che superano i limiti sopra indicati, la certezza della perdita potrà essere dimostrata con la stipula di accordi stragiudiziali, con cui si rinuncia anche parzialmente al credito, a fronte dell'incasso del residuo importo. In questi casi, i verificatori valuteranno la documentazione per capire se l'importo recuperato è il massimo possibile in base alle disponibilità patrimoniale del debitore. Se la transazione deriva da irregolarità della fornitura e non dall'insolvenza del cliente, essa genera una sopravvenienza passiva deducibile, anche ai fini Irap e senza utilizzo del fondo ex art. 106 del Tuir.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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