Ravvedimento operoso possibile in caso di atti non registrati

Il contribuente può accedere all’istituto se, prima della scadenza di determinati termini, paga imposta, sanzione ridotta e interessi moratori
Il Testo Unico dell’imposta di registro divide gli atti che sono soggetti all’imposta in due categorie:
- atti da registrare in termine fisso;
- atti da registrare in caso d’uso.
Gli atti da registrare “in termine fisso” sono individuati dalla Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, mentre gli atti da registrare in “caso d’uso” sono individuati dalla Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86. Infine, la Tabella allegata al medesimo DPR elenca gli atti per i quali non sussiste obbligo di registrazione (i quali, tuttavia, possono essere volontariamente registrati).
Il termine “atti da registrare in termine fisso” fa riferimento proprio al fatto che questi atti debbono essere obbligatoriamente portati alla registrazione entro un determinato termine dalla loro stipula o formazione. In particolare, tali atti debbono essere registrati entro:
- 20 o 30 giorni dalla “data dell’atto”, se formati in Italia;
- 60 giorni se formati all’estero.  
A norma dell’art. 13 del DPR 131/86, la data dell’atto, da cui decorrono i termini per la registrazione, coincide:
- per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno, con la data di chiusura dell’atto;
- per le scritture private non autenticate, con la data dell’ultima autenticazione;
- per i contratti verbali, con la data dell’inizio della loro esecuzione (per questo motivo, ad esempio, per il contratto di locazione stipulato in data 10 dicembre 2012, che abbia, però, decorrenza dal 1° dicembre 2012, i termini per la registrazione decorrono dal 1° dicembre).
Per quanto concerne gli atti formati in Italia, debbono essere registrati entro 30 giorni gli atti:
- di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato;
- di cessione, risoluzione o di proroga anche tacita di tali contratti (art. 17 del DPR 131/86);
- da registrare mediante Modello Unico Informatico, ad opera del Notaio rogante (art. 3-bis del DLgs. 463/97).
Gli altri atti devono essere registrati entro 20 giorni.
Per quanto concerne gli atti da registrare “in caso d’uso”, invece, essi debbono essere registrati, per l’appunto, solo ove si verifichi il “caso d’uso”. A norma dell’art. 6 del DPR 131/86, il “caso d’uso” si realizza quando un atto viene depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Quindi, mentre gli atti da registrare in termine fisso debbono essere registrati entro un termine predeterminato dalla loro formazione, gli atti da registrare in caso d’uso debbono essere registrati solo se vengono utilizzati nell’ambito di determinate procedure amministrative o giudiziarie.
La legge, tuttavia, non prevede esplicitamente alcun termine per adempiere tale onere e la dottrina non è univoca sul tema. Infatti, da un lato vi è chi ritiene che la registrazione degli atti da registrare in caso d’uso debba essere effettuata prima del verificarsi del caso d’uso, “proprio come mezzo al fine”. Mentre altri ritengono che, anche in tal caso, possa operare il termine di cui all’art. 13 del DPR 131/86. Peraltro, in difetto di precise indicazioni legislative, si ritiene che l’Amministrazione finanziaria possa richiedere la corresponsione dell’imposta entro il generale termine decadenziale di 5 anni dal momento in cui si è verificato il “caso d’uso”. 
In caso di omessa registrazione entro i termini di legge, a norma dell’art. 69 del DPR 131/86, trova applicazione una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
Tuttavia, il contribuente può accedere al ravvedimento operoso se, prima della scadenza di determinati termini (purché la violazione non sia stata ancora contestata e, comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche dal parte dell’Agenzia), provvede al pagamento dell’imposta, della sanzione (ridotta) e degli interessi moratori.
In particolare, gli atti da registrare entro 20 giorni possono essere registrati avvalendosi del ravvedimento operoso:
- entro 110 (90 + 20) giorni, pagando la sanzione di 1/10 del minimo, pari al 12% (1/10 del 120%) dell’imposta dovuta (art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97);
- entro 1 anno e 20 giorni, pagando la sanzione di 1/8 del minimo, pari al 15% (1/8 del 120%) dell’imposta dovuta (art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 472/97);
D’altro canto, gli atti da registrare entro 30 giorni (come, ad esempio, i contratti di locazione immobiliare), possono essere registrati avvalendosi del ravvedimento operoso:
- entro 120 (90 + 30) giorni, pagando la sanzione di 1/10 del minimo, pari al 12% (1/10 del 120%)dell’imposta dovuta;
- entro 1 anno e 30 giorni, pagando la sanzione di 1/8 del minimo, pari al 15% (1/8 del 120%) dell’imposta dovuta.
Fonte: Eutekne autore Anita MAURO

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