Sanabile l’omessa presentazione della comunicazione per il 36%

Per gli anni anteriori al 2011 sembra ci si possa avvalere della «remissione in bonis» nel caso non sia stata trasmessa la comunicazione preventiva
L’omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, per gli anni precedenti il 2011, potrebbe rientrare nell’ambito oggettivo della c.d. “remissione in bonis”.
L’art. 2, comma 1 del DL n. 16/2012 ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero più in generale ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali, di poter fruire di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali.
In altre parole, in tutti quei casi in cui l’omissione dell’obbligo di preventiva comunicazione o il mancato esercizio di altro adempimento di carattere formale determini la decadenza da un beneficio fiscale o dal regime opzionale, è ora possibile ravvedersi presentando tardivamente la comunicazione e pagando una sanzione di 258 euro.
In tale contesto, ci si è chiesti se la detrazione IRPEF del 36% di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, trasfusa a regime nell’art. 16-bis del TUIR a decorrere dal 2012, possa rientrare tra le fattispecie ravvedibili.
Fino alle modifiche introdotte dall’art. 7, comma 2, lett. q) del DL n. 70/2011 (conv. L. 12 luglio 2011 n. 106), infatti, la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio era subordinata alla preventiva comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
Dopo la modifica introdotta dal DL n. 70/2011, a decorrere dal 14 maggio 2011, non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva, ma è necessario indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi conservando la documentazione prevista dal provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011 n. 149646.
Sull’argomento, la circ. Agenzia delle Entrate 1° giugno 2012 n. 19 (§1.1) ha poi chiarito che, anche per i lavori iniziati nel 2011 prima nel 14 maggio, in caso di mancato invio della comunicazione preventiva era possibile operare la detrazione ai fini IRPEF, a condizione che fosse compilata l’apposita sezione dell’UNICO 2012 PF (quadro RP, sezione III-B, righi da RP51 a RP54).
Nulla, invece, è stato detto con riferimento ai lavori iniziati in data anteriore al 2011 (ad esempio il 2010) per i quali la mancata comunicazione precludeva la possibilità di fruire della detrazione IRPEF.
Ci si chiede, quindi, se in caso di omessa presentazione della comunicazione al Centro operativo di Pescara per l’esercizio 2010 e precedenti, si possa ricorrere alla sanatoria di cui all’art. 2, comma 1 del DL n. 16/2012 ed eventualmente con quali modalità sia possibile ravvedersi. La circ. n. 38/2012, a commento dell’art. 2, comma 1 del DL n. 16/2012 chiarisce che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione quei casi in cui l’obbligo di comunicazione deve essere previsto a pena di decadenza dal beneficio. Pertanto, considerando che l’invio del modello al Centro operativo di Pescara ha carattere preventivo ed è condizione di efficacia dell’opzione per poter avvalersi della detrazione IRPEF del 36%, sembrerebbe possibile concludere che rientri nell’ambito di applicazione del DL n. 16/2012 la fattispecie in oggetto.
Resta però da comprendere con quale tempistica e modalità.
Con riferimento ai termini per poter ricorrere al ravvedimento, ricordiamo che il DL n. 16/2012, entrato in vigore il 2 marzo 2012, non ha fissato un’espressa data di decorrenza dell’art. 2 comma 1, mentre la circ. n. 38/2012 ha chiarito che la disposizione trova applicazione relativamente alle irregolarità per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ai fini della regolarizzazione. In particolare, con  riferimento al primo esercizio di applicazione, la circolare ha specificato che è possibile sanare le omissioni di preventiva comunicazione entro il 31 dicembre 2012, anche quando il termine della prima dichiarazione utile sia scaduto dopo il 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto).
Da ciò dovrebbe concludersi che la norma può essere applicata retroattivamente e quindi possa valere anche per le omissioni del 2010 e degli anni precedenti.
Alcune difficoltà si presentano però sotto il profilo operativo; occorre, infatti, comprendere come eseguire la tardiva comunicazione e, cioè, se le omesse comunicazioni possano essere inviate al Centro operativo di Pescara (centro non più abilitato alla ricezione dopo le modifiche del DL n. 70/2011) o se sia opportuno inviarle direttamente all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. Si potrebbe anche ipotizzare di indicare nella dichiarazione dei redditi 2011 i dati richiesti a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 70/2011, ma ciò comporterebbe l’obbligo di ripresentare il modello UNICO il cui termine di invio è scaduto lo scorso 1° ottobre 2012.
Fonte: Eutekne autori Elena SPAGNOL e Arianna ZENI  

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