Stretta su auto e… autocarro

La stretta sulle auto colpisce anche l’autocarro che non supera i parametri previsti dal provvedimento del 6 dicembre 2006
Premessa – La “Riforma Fornero” ha previsto la riduzione dal 40% al 27,5% della deducibilità del costo di auto utilizzate nell’esercizio d’impresa e nell’attività professionale. Il disegno di legge di Stabilità 2013 prevede un’ulteriore riduzione dal 27,5% al 20%. Tale riduzione riguarda anche i finti autocarri che non superano i parametri previsti dal provvedimento del 6 dicembre 2006. 
Il provvedimento - Il provvedimento, protocollato col numero 2006/184192 e firmato dal direttore dell'Agenzia il 6 dicembre, aveva fissato i criteri con i quali “smascherare” i finti autocarri. Il provvedimento aveva individuato gli autocarri da trattare fiscalmente come vetture utilizzando i seguenti tre criteri: il codice di carrozzeria del veicolo deve essere “F0” (effe zero); il numero di posti deve essere di almeno quattro; il rapporto tra la potenza del motore e la portata del veicolo (calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto) deve essere uguale o superiore a 180. 
Classificazione - Gli autocarri che rispondono a tutti e tre i criteri sono fiscalmente equiparati alle autovetture. Tutti i dati appena citati sono riportati sulla carta di circolazione, per cui tutti i possessori di vetture immatricolate come autocarri possono verificare se rientrano nella stretta. In particolare, il codice carrozzeria è visibile sul documento alla voce “J.2” e, nel caso sia “F0”, è accompagnato dalla dicitura “Furgone”. 
Codici carrozzeria - Il problema è che ci sono “finti autocarri” sulla cui carta di circolazione sono riportati codici di carrozzeria diversi: per esempio, i codici “G1” (furgone vetrinato) o addirittura “AF” (un codice non previsto per gli autocarri, che riguarda le vetture monovolume). Questo sembra dovuto soprattutto al fatto che negli anni passati, quando la possibilità di eludere il Fisco con i “finti autocarri” attirava molti clienti, alcuni operatori proponevano anche vetture classificate come autocarro in base a un'immatricolazione come esemplare unico (giustificata da una trasformazione, perlopiù limitata al montaggio di una grata divisoria tra abitacolo e bagagliaio e all'eliminazione della cintura di sicurezza posteriore centrale). Questa immatricolazione è effettuata da ogni ufficio provinciale della Motorizzazione, che poi compila i documenti seguendo una prassi che non è detto sia uguale dappertutto. 
Trattamento fiscale - Indipendente dalla categoria di immatricolazione, i veicoli che rispettano tali requisiti sono da assoggettare al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 164 del Tuir. Alla luce delle novità portate dalla “Riforma Fornero” e dall’ulteriore stretta in arrivo nella legge di Stabilità anche tali vetture dal 2013 vedranno ridursi la percentuale di deducibilità dal 40% al 27,5% o perfino al 20%.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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