IVA per cassa e artigiano edile

Il regime del cash accounting interessa l’intera attività del contribuente, con conseguenze sulla detraibilità dell’Iva su tutti gli acquisti, a prescindere dal fatto che alcune operazioni attive (prestazioni rese a privati) siano a esigibilità immediata.
Mentre il sistema previgente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185 del 2008 si riferiva a singole operazioni, quello disciplinato dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 è un vero e proprio regime che, in via di principio, riguarda l’intera attività realizzata dai soggetti interessati.
L'adozione del regime di cassa, non riguardando le singole operazioni bensì l'intera attività del contribuente, comporta il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del prezzo ai fornitori relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive escluse dal regime di cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 633/72. Questo è quanto chiarito dall’ Agenzia con la Circolare n.44/E/2012 del 26 novembre 2012.
L’artigiano edile non detrae l’Iva su tutti gli acquisti - Un artigiano edile, che fattura le proprie prestazioni sia a imprese che a privati, ha dunque convenienza ad applicare il regime dell’Iva per cassa? Il contribuente che lavora sia con imprese sia con privati (es. artigiano edile), nel caso in cui opti per il regime di cassa, deve mettere in conto il rinvio della detrazione dell'Iva in relazione a tutti gli acquisti, compresi quelli riferibili alle operazioni attive effettuate con privati alle quali non il regime di cassa non è applicabile.
Ciò si potrà evitare contabilizzando distintamente le operazioni (sia attive sia passive) dei due settori dell'attività. Soluzione necessaria, ma non sempre comoda, che pone comunque l'interrogativo sulla disciplina da applicare ai costi promiscui delle due attività.
Operazioni in reverse charge escluse dal regime - Va ricordato che sono escluse espressamente dall’ambito applicativo dell’art. 32-bis tutte le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’IVA applicando il cosiddetto sistema del reverse charge.
Queste operazioni (così le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e i servizi internazionali) non ostacolano l’applicazione del regime, ma seguono le regole ordinarie. Il contribuente che svolge attività in regime speciale e attività "ordinarie", pertanto, una volta verificato il rispetto del limite dei 2 milioni di euro del volume d'affari (unico per tutte le attività), potrà aderire all'Iva per cassa per le operazioni in regime normale, previa separazione delle contabilità.
In tal caso, la detrazione di tutta l'imposta sugli acquisti resta sospesa fino al momento del pagamento, a prescindere dal fatto che alcune operazioni attive (le prestazioni a privati) siano a esigibilità immediata.
Fonte: Fiscal Focus

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