IVA per cassa e Note di variazione

La gestione delle note di credito ricevute/emesse dal contribuente che ha optato per il nuovo regime
La questione relativa alla gestione delle note di variazione è stata affrontata, ma non del tutto risolta dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 44/E/2012.
La nota segue la disciplina dell’operazione originaria - In merito alle note di credito ricevute o emesse dopo il 1° dicembre 2012 e relative a fatture emesse o ricevute nei mesi precedenti, in vigenza del vecchio regime “Iva per cassa ex articolo 7 del Dl 185/2008”, si ritiene che esse seguano la disciplina dell’operazione originaria anche con riferimento all'esigibilità/detraibilità dell'Iva.
Le regole sulle fatture ricevute (con o senza indicazione di Iva in sospensione) dovrebbero, quindi, trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che transitano dal regime Iva ordinario al nuovo regime del cash accounting.
Per le note di credito su fatture emesse, essendo l'Iva sull'operazione principale già divenuta esigibile, l'imposta dovrebbe essere immediatamente detraibile.
Tre casi pratici di note di variazione - Nel dettaglio, si espongono tre situazioni che possono presentarsi nella pratica professionale. Vi possono essere:
1. Nota di variazione in diminuzione (art.26 co.2 DPR 633/72) su fatture emesse;
2. Nota di variazione in diminuzione (art.26 co.2 DPR 633/72) su fatture d’acquisto senza Iva;
3. Nota di variazione in diminuzione (art.26 co.2 DPR 633/72) su fatture d’acquisto con IVA in sospensione.
1. Nota di variazione in diminuzione (art.26 co.2 D.P.R. 633/72) su fatture emesse – Va distinto il caso in cui l’incasso della fattura di vendita originaria, cui fa riferimento la nota, sia successivo o antecedente all’emissione della nota stessa.
Incasso della fattura originaria successivo all’emissione della nota: l’imposta imputata nella nota di credito assume rilevanza solo al momento dell'incasso della fattura principale, se successivo; quindi l'Iva esigibile relativa alla fattura principale risulterà ridotta per la parte di Iva rettificata dalla nota di credito. Ad esempio, se a novembre 2012 è stata emessa e registrata una fattura di vendita con il vecchio regime che riporta un'Iva a debito in sospensione di 30 euro, ma non è stata incassata, qualora a dicembre 2012 (con il nuovo regime) venga emessa una nota di credito che riporta una minore Iva a debito per 10 euro, al momento dell'incasso della fattura originaria il debito Iva da versare sarà pari a 20 euro (30-10).
Incasso della fattura originaria antecedente all’emissione della nota: se la fattura relativa all'operazione principale risulta, invece, già incassata al momento dell'emissione della nota di credito ad essa relativa, l'Iva riportata nella nota di credito assumerà rilevanza immediata all'atto della sua emissione/registrazione (cfr. Ris. Min. n. 75/E/2002).
Nel caso di nota di credito su fatture emesse, per le quali è trascorso l'anno dall'effettuazione dell'operazione, dato che l'Iva sulla fattura emessa è diventata comunque esigibile, indipendentemente dal momento in cui verrà incassata, l'Iva riportata nella nota di credito assumerà immediata rilevanza all'atto della sua registrazione.
2. Nota di variazione in diminuzione su fatture d’acquisto senza Iva - Per le fatture di acquisto ricevute senza indicazione di Iva in sospensione, l'Iva è già divenuta comunque detraibile, indipendentemente dal momento in cui verrà pagata. Quindi l'Iva riportata nella nota di credito assumerà rilevanza immediata all'atto della sua registrazione. Ciò vale anche se è trascorso oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione principale.
3. Nota di variazione in diminuzione su fatture d’acquisto con Iva in sospensione – Va distinto il caso in cui il pagamento della fattura d’acquisto originaria, cui fa riferimento la nota, sia successivo o antecedente all’emissione della nota stessa.
Pagamento della fattura originaria successivo all’emissione della nota: in caso di acquisto ricevuto con l'indicazione di Iva in sospensione, l'Iva esposta nella nota di credito diviene esigibile al momento del pagamento della fattura principale, se successivo. Quindi, l'Iva detraibile relativa alla fattura principale risulterà ridotta per la parte di Iva rettificata dalla nota di credito.
Pagamento della fattura originaria antecedente all’emissione della nota: se la fattura relativa all'operazione principale risulta, invece, già pagata al momento dell'emissione della nota di credito, l'Iva riportata nella nota di credito assumerà rilevanza immediata all'atto della sua registrazione. Se è trascorso oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione principale, considerato che l'Iva è già detraibile, l'Iva relativa alle note di credito ricevute ai sensi del co. 2 art. 26 del D.P.R. 633/72, assumerà rilevanza immediata all'atto della sua registrazione.
Fonte: Fiscal Focs autore Redazione Fiscal Focus

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