Nei nuovi OIC, più chiara la valutazione dei lavori in corso su ordinazione

Il principio contabile sarà in consultazione fino al prossimo 31 maggio
Con la pubblicazione, sul sito web della Fondazione OIC, delle bozze dei documenti OIC 21, 22 e 23, ha preso il via la terza fase del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato nel 2010.
Come si ricorderà, infatti, per agevolare la consultazione, l’OIC ha deciso di suddividere i principi interessati (in totale 24) in gruppi: vengono pubblicati mano a mano soltanto alcuni documenti e, dopo che si è conclusa la consultazione su un gruppo di principi contabili, l’OIC pubblica il gruppo successivo.
Fino ad ora sono stati così revisionati, in un primo momento, gli OIC 16, 18, 19 e 29, e, successivamente, gli OIC 13, 14, 15 e 20.
Peraltro, la tempistica originariamente indicata dalla Fondazione subirà presumibilmente alcune variazioni: la prospettata conclusione del progetto nel primo trimestre del 2013 presupponeva, infatti, che entro il secondo semestre del 2012 fossero pubblicati, oltre che il terzo, anche il quarto gruppo di principi revisionati (oggi non ancora disponibile).
I principi ora posti in pubblica consultazione riguardano, nello specifico, le partecipazioni (OIC 21), i conti d’ordine (OIC 22) e i lavori in corso su ordinazione (OIC 23). Le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro il 31 maggio 2013.
Come da abitudine, i principi sono accompagnati da un documento descrittivo, contenente una sintesi dei cambiamenti più rilevanti apportati rispetto al testo attualmente in vigore.
I principali interventi riguardano, comunque, il documento relativo ai lavori in corso su ordinazione.
In primo luogo, sono stati definiti in modo più preciso i requisiti necessari per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento, che – come noto – consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato di commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti.
Nel dettaglio, tale criterio può essere adottato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisce chiaramente le obbligazioni;
- il diritto al corrispettivo per l’appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;
- non sono presenti incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
- il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.
Il nuovo OIC chiarisce poi che, in caso di lavori in corso di durata ultrannuale, è “preferibile” applicare il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte le specifiche condizioni descritte. Al contrario, se tali condizioni non sono soddisfatte, la valutazione è effettuata secondo il criterio della commessa completata, con il conseguente riconoscimento dei ricavi di commessa e dell’utile di commessa interamente nel momento in cui le opere sono ultimate e consegnate o i servizi sono resi.
Sotto questo profilo, è utile evidenziare che il principio contabile attualmente in vigore stabilisce che, per i contratti per i quali non vi sono le condizioni per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento, è “accettabile” il criterio della commessa completata, purché l’impresa evidenzi nella Nota integrativa, in modo chiaro e intelligibile, i ricavi, i costi e gli effetti sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero avuti se l’azienda avesse adottato il criterio della percentuale di completamento.
In caso, invece, di commesse di durata inferiore all’anno, secondo la bozza del nuovo OIC 23, possono utilizzarsi entrambi i metodi di valutazione, in quanto generalmente il criterio della commessa completata non genera effettivi distorsivi (andamenti irregolari nei risultati d’esercizio).
Una previsione analoga è prevista anche dell’attuale principio contabile, secondo cui, nel caso di commesse a breve termine, il criterio della commessa completata può trovare ampia applicazione, anche per i minori oneri contabili-amministrativi che la sua adozione comporta. Tuttavia, se la sua applicazione determina andamenti irregolari nei risultati d’esercizio, la Nota integrativa deve fornire l’informativa richiesta nel caso di commesse a lungo termine.
Altre modifiche apportate al principio contabile riguardano, poi, la rilevazione di anticipi e acconti, le perdite probabili per il completamento dei lavori e il trattamento contabile di incentivi, penali e claims.
La bozza del nuovo OIC 23 contiene, infine, una serie di interventi volti a migliorarne la chiarezza.
Da un lato, sono state aggiunte alcune definizioni, come quelle di ricavi e costi di commessa, revisione prezzo, varianti, stato avanzamento lavori, incentivi; dall’altro, sono state effettuate alcune precisazioni in merito alle “altre tipologie di costi di commessa”, con particolare riferimento ai costi per l’acquisizione di una commessa e ai costi pre-operativi.
Da ultimo, sono stati stralciati i paragrafi riguardanti le commesse in valuta estera, in attesa della revisione dell’OIC 26.
Fonte: Eutekne autore Silvia LATORRACA

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