Omaggi natalizi: trattamento Iva nelle cessioni gratuite

La detrazione determina il trattamento fiscale della cessione
Premessa - Il regime Iva delle cessioni gratuite risponde al principio secondo cui se l'imposta è stata detratta "a monte", l'operazione deve essere tassata "a valle", mentre se non è stato possibile esercitare la detrazione "a monte", l'operazione "a valle" non è tassata. In un modo o nell'altro, dunque, i beni arrivano al consumo gravati dell'imposta. Da tale regola generale sono esclusi gli omaggi di modico valore e, cioè, non superiore a 25,82 €. 
Omaggi - Sono da ritenersi omaggi tutte le varie forme di erogazione liberale effettuate dall’azienda a favore di personale dipendente, lavoratori autonomi, clienti o altro, che hanno il requisito della gratuità per il beneficiario, nonché l'autoconsumo di beni oggetto dell'attività dell'impresa o anche beni strumentali. 
Trattamento Iva - Il secondo comma dell'art. 2 del dpr 633/72, al punto 4), attrae nella sfera dell'Iva anche le cessioni di beni effettuate a titolo gratuito, ossia senza alcuna controprestazione. In base alla stessa disposizione, fanno eccezione all'imposizione (e sono pertanto irrilevanti) le cessioni gratuite aventi a oggetto beni, per i quali non sia stata operata, al momento dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19 del decreto iva, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis . 
Piccoli omaggi - Fanno tuttavia eccezione quelli che si possono definire "piccoli omaggi", ossia le cessioni gratuite di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro, che siano qualificabili come spese di rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi, le quali non sono imponibili anche se l'imposta "a monte" è stata detratta, sicché si ha lo sgravio totale dell'imposta. Ciò in conformità alla normativa comunitaria, che esenta da tassazione i beni distolti dall'attività dell'impresa per effettuare regali di "scarso valore" (art. 16 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006), fermo restando il diritto alla detrazione. Nella declinazione nazionale, la previsione comunitaria è però influenzata dalla circostanza che i beni formino oppure no, oggetto dell'attività propria dell'impresa, che circoscrive (forse indebitamente) la defiscalizzazione alla seconda ipotesi. 
Omaggi imponibili - Per quanto riguarda in particolare l'impresa che cede gratuitamente beni la cui produzione o il cui commercio rientra nella propria attività questa "deve" esercitare la detrazione al momento dell'acquisto, per poi assoggettare all'imposta la successiva cessione gratuita (con l'osservanza degli adempimenti formali e contabili). 
Base imponibile - Dopo le modifiche apportate all'art. 13 del D.P.R. n. 633/72 dalla legge n. 88/2009 la base imponibile di tale cessione, in mancanza di corrispettivo, sarà costituita dal prezzo di acquisto dei beni, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. In sostanza, la tassazione avviene sul valore di "entrata" del bene, non sul valore normale come avveniva prima delle predette modifiche. 
Applicazione dell'Iva - In ordine alle modalità di applicazione dell'Iva, il secondo comma dell'articolo 18 del D.P.R. n. 633/72, derogando all'obbligo di rivalsa, stabilisce, per intuibili ragioni di opportunità, che la rivalsa non è obbligatoria nelle cessioni gratuite; l'onere dell'imposta, pertanto, potrà essere assolto direttamente dal cedente.
Fonte: Fiscal focus autore Devis Nucibella

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