Potenziali vantaggi dall’IVA per cassa «separata»

La scelta di adottare il regime per una sola o alcune delle attività richiede però l’esistenza di una separazione ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72
Con la circolare n. 44/2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito numerosi aspetti relativi alla concreta applicazione della “nuova” IVA per cassa, di cui all’art. 32-bis del DL n. 83/2012, attuata con decreto dell’11 ottobre, le cui modalità per l’esercizio dell’opzione sono state precisate con il provvedimento direttoriale del 21 novembre scorso. Il chiarimento “centrale” contenuto nel documento di prassi è la conferma che l’opzione, effettuata dal soggetto passivo con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, si riversa necessariamente su tutte le operazioni attive e passive effettuate dal medesimo (salvo quelle esplicitamente escluse), con conseguente creazione di una vera e propria contabilità di cassa necessaria per l’individuazione del corretto periodo di liquidazione sia dell’imposta a debito, sia di quella a credito.
In tale ambito, è evidente che l’adozione del regime di IVA per cassa può risultare penalizzante per coloro che effettuano numerose operazioni attive per le quali il regime non si rende applicabile (in primis, si pensi a coloro che operano con i privati), i quali sono comunque obbligati a differire la detrazione di tutta l’imposta all’atto del pagamento delle fatture di acquisto, pur non ottenendo vantaggi sotto il profilo del differimento dell’esigibilità dell’imposta sulle operazioni attive. Per ovviare a tale inconveniente, l’Agenzia sembra offrire qualche alternativa, laddove precisa che “l’adozione del sistema di Iva di cassa, riguardando (...) l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell’Iva al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’Iva per cassa, qualora quest’ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633 del 1972”.
Posto che la separazione delle attività può essere sfruttato per separare attività in regime ordinario da attività in regime speciale (ad es., vendita di beni usati), allo scopo di applicare il regime di IVA per cassa alle sole attività IVA (e questo viene esplicitamente affermato in un altro punto del documento in commento), il richiamato passaggio della circolare pare però generalizzabile.
In particolare, il rinvio all’art. 36 del DPR n. 633/72, starebbe a confermare che, in linea di principio, laddove un soggetto IVA abbia due attività che gestisce separatamente ex art. 36 del DPR 633/72, potrebbe optare per l’IVA di cassa anche per una solamente delle due attività svolte. E tale opportunità risulterebbe particolarmente conveniente in presenza di due attività (con codici attività diversi), una delle quali con prevalenza di operazioni effettuate con privati, e l’altra invece rivolta prevalentemente ad altri soggetti passivi d’imposta. È evidente che in tale situazione, l’adozione dell’IVA di cassa per la sola attività nella quale prevalgono le operazioni nei confronti della clientela “business” non andrebbe ad influenzare la detrazione dell’imposta afferente gli acquisti del “ramo” d’azienda a prevalenza di operazioni effettuate verso privati.
Ciò che tuttavia appare fuori discussione è che la scelta di adottare l’IVA di cassa ad una sola delle attività svolte richieda necessariamente l’esistenza di una separazione delle attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, ossia nel rispetto dei requisiti ivi previsti, e quindi in linea generale la sussistenza di due attività contraddistinte da codici differenti.
Attività non separabili in funzione della tipologia di operazioni attive
Non sembrerebbe percorribile, invece, l’ipotesi di separazione delle attività in funzione della tipologia di operazioni attive effettuate (quelle escluse da un lato e quelle incluse dall’altro), in quanto l’Agenzia delle Entrate ha sempre precisato il riferimento all’art. 36 del DPR 633/72, compresi tutti i requisiti per fruire di detta disposizione, e quindi in presenza di attività contraddistinte da differenti codici (e non in funzione delle tipologie di operazioni attive).
Tale possibilità – ossia l’opzione per l’IVA per cassa ad una o alcune delle attività separate – se fosse confermata dall’Amministrazione finanziaria, aprirebbe l’orizzonte a possibili valutazioni di convenienza, limitando l’applicazione del neointrodotto regime alle sole attività dalle quale si ottiene un effettivo vantaggio nella gestione del differimento IVA.
Fonte: Eutekne autore Fabio GARRINI e Sandro CERATO  

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