Pubblicate le nuove bozze dei modelli UNICO SC, UNICO SP e CNM 2013

Nei modelli relativi all’esercizio 2012, trova spazio la nuova disciplina sulle società non operative
Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, le nuove bozze dei modelli UNICO 2013 SP, UNICO 2013 SC, nonché del modello CNM, con le relative istruzioni.
Tra le principali novità, le bozze dei modelli UNICO SP e SC recano, nel quadro RX, una nuova sezione, destinata appositamente ad accogliere i dati relativi all’IVA da versare o a credito e dell’eventuale imposta che si chiede a rimborso; si tratta della sezione III, denominata appunto “Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta”, che deve essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione IVA in via autonoma.
Entrambi i modelli presentano, inoltre, modifiche relative al prospetto per la verifica dell’operatività e per la determinazione dell’imponibile delle società non operative. A tale riguardo, il provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012 ha individuato determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è possibile disapplicare la disciplina relativa alle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 commi da 36-decies a 36-duodecies del DL 138/2011, oltre che integrare le cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94. In applicazione di tale provvedimento, nel prospetto di verifica dei modelli, sono stati inseriti gli appositi campi in cui segnalare le eventuali circostanze che inducono alla disapplicazione delle norme citate. 
A titolo esemplificativo, si segnala che il provvedimento annovera tra le circostanze idonee a disapplicare la nuova disciplina il conseguimento di un MOL positivo, attraverso l’utilizzo del codice “60”.
Con specifico riguardo al modello UNICO 2013 SP, si segnala che il quadro RP reca una nuova sezione, volta ad evidenziare le spese relative agli interventi di recupero edilizio, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012; si ricorda infatti che, in relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio, l’art. 11 comma 1 del DL 22 giugno 2012 n. 83 ha stabilito che, per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, l’agevolazione spetti nella misura del 50%, anziché del 36%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Passando alla trattazione delle modifiche che interessano il modello UNICO 2013 SC, il quadro RU, dedicato ai crediti d’imposta concessi a favore delle imprese, si compone di sole 6 sezioni, in luogo delle precedenti 25; nella nuova sezione I sono raggruppati tutti i crediti vantati dal contribuente, eccezion fatta per quelli che prevedono particolari modalità di indicazione delle informazioni.
I quadri RF e RQ del modello UNICO SC sono interessati anche da ulteriori modifiche normative che si aggiungono alle già citate novità riguardanti la disciplina delle società non operative, in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (dal 2012, per i soggetti “solari”).
In particolare, trova spazio la modifica operata dal DL 16/2012, per effetto della quale la deducibilità dei canoni di leasing è stata disancorata dalla durata del contratto, con la conseguenza che tutti i canoni dei contratti stipulati dal 29 aprile 2012 possono essere dedotti dalle imprese utilizzatrici quale che sia la durata effettiva del contratto stesso, considerando solo il periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.
Tra le altre novità, entrano in UNICO 2013 SC la deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in favore dei benzinai, prevista dalla L. 183/2011, per tenere conto dell’incidenza delle accise sullo stesso reddito d’impresa, nonché l’aumento della deduzione forfetaria IRAP per dipendenti a tempo indeterminato a fronte dell’impiego di lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, previsto dalla Manovra Monti (art. 2 comma 2 del DL 201/2011).
Da ultimo, in relazione al modello CNM 2013, si segnala che nelle istruzioni al quadro CK viene richiamata la novità prevista dal DL 16/2012, in base alla quale la mancata indicazione in dichiarazione della cessione delle eccedenze IRES, non ne determina l’inefficacia nel caso in cui tali eccedenze siano utilizzate in compensazione dalla società consolidante; in tal caso, si applica, tuttavia, la sanzione di 2.065 euro.
Fonte: Eutekne Autore Luisa CORSO   

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