Su noleggio e locazione B2C, dal 2013 IVA dovuta nel Paese del committente
A partire dal 1° gennaio, tali servizi non sconteranno più l’imposta nel Paese del prestatore, ancorché sia prevista una verifica del luogo di utilizzazione
Modifiche in vista sul luogo dell’imposizione delle prestazioni di servizi ai fini dell’IVA. Dall’anno prossimo, infatti, sui servizi di noleggio e locazione “non a breve termine” di mezzi di trasporto, resi a privati consumatori (rapporti B2C), l’imposta sarà dovuta non più nel Paese del prestatore, ma in quello del committente, ancorché sia prevista una verifica sul luogo di utilizzazione del servizio.
Infatti, a decorrere dal 2013, la lett. e) dell’art. 7-sexies del DPR 633/72 sarà sostituita, prevedendosi ora che le predette prestazioni di locazione, anche finanziaria, di mezzi di trasporto, diversi dalle imbarcazioni da diporto, si considerano effettuate in Italia se:
- il committente è domiciliato o residente in Italia, senza essere domiciliato all’estero, e il bene è utilizzato nell’UE;
- il committente è un soggetto extra-UE e il bene è utilizzato in Italia.
Fino al 31 dicembre 2012, invece, le prestazioni a lungo termine seguiranno ancora la regola del prestatore, pur integrata dalla previsione di verifica del luogo di utilizzazione, secondo cui, se rese ad un soggetto privato (indifferentemente italiano, UE o extra-UE), esse si considerano effettuate in Italia, ai sensi del predetto art. 7-sexies, comma 1, lett. e) del DPR n. 633/72 (ante modifica), solo se:
- rese da un prestatore soggetto IVA stabilito in Italia e il mezzo è utilizzato nell’UE;
- rese da un prestatore soggetto IVA extra-UE e il mezzo è utilizzato in Italia.
Viene, inoltre, introdotto un nuovo criterio specifico per le imbarcazioni da diporto, con un particolare duplice profilo di verifica del luogo di messa a disposizione del mezzo, nonché del luogo di utilizzo dello stesso.
Nuovo criterio specifico per le imbarcazioni da diporto
Infatti, con l’inserimento della nuova lett. e-bis), le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio ecc. a lungo termine, di imbarcazioni da diporto, dal 1° gennaio 2013 si considerano effettuate in Italia solo se l’imbarcazione è :
- messa a disposizione in Italia da un soggetto passivo italiano e il mezzo è utilizzato nell’UE;
- messa a disposizione in uno Stato extra-UE da un soggetto passivo ivi stabilito e il mezzo è utilizzato in Italia.
In sostanza, i servizi di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto resi nei rapporti B2C saranno considerati rilevanti ai fini IVA in Italia:
- quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti: il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; l’imbarcazione è messa a disposizione del committente nel territorio dello Stato; l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dell’Unione europea;
- quando sono, contemporaneamente, verificati i seguenti presupposti: l’imbarcazione è messa a disposizione del committente in un Paese extracomunitario; l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dello Stato; il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nello stesso Paese extracomunitario dove è messa a disposizione l’imbarcazione.
Qualora, invece, “le imbarcazioni da diporto siano messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applicheranno i criteri previsti, per gli altri mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e)”, ovvero la regola del committente, con previsione di verifica del luogo di utilizzazione del servizio.
È bene, peraltro, precisare che le nuove regole di territorialità, in vigore dal 1° gennaio 2013, riguardano esclusivamente locazioni, leasing e noleggi a lungo termine (e non quelli a breve termine). Rimangono, quindi, inalterate le regole di territorialità di tali servizi a breve termine (art. 7-quater, comma 1, lett. e) del DPR n. 633/72) e a lungo termine nei rapporti B2B (art. 7-ter, comma 1 del citato DPR).
Nulla cambia, infine, anche per il criterio di individuazione della durata dei noleggi, laddove, in base alla lett. g) dell’art. 7 del DPR n. 633/72 è ancora definito “a breve termine” il noleggio/locazione che comporta il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni, prolungato a 90 giorni quando oggetto della prestazione è un’imbarcazione.
Dalla lettura a contrariis dalla citata lett. g) dell’art. 7, sono, quindi, da considerare ancora “a lungo termine” le prestazioni che comportano il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo superiore ai predetti giorni, ritenendo, infine, utile ricordare che l’art. 39, par. 1, del Regolamento comunitario n. 282/2011, di esecuzione della Direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che la durata del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto “è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti”.
Fonte: Eutekne autore Antonio ZAPPI

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