Ultimi giorni per comunicare le dichiarazioni d’intento

Il termine per l’adempimento è il 17 dicembre, ma l’obbligo è solo per la liquidazione, in scadenza, del periodo relativo all’operazione senza IVA
L’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972 stabilisce che costituiscono cessioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA, le alienazioni di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che – avendo effettuato, nell’anno solare precedente o nei dodici mesi passati, cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie per corrispettivi superiori al 10% del volume d’affari (art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 746/1983) – si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta: il diritto in commento è, però, circoscritto all’ammontare delle operazioni con l’estero registrate nell’anno solare precedente, o negli ultimi dodici mesi (C.M. n. 145/1998).
È, inoltre, necessario che tale intento dell’esportatore abituale risulti da un’apposita dichiarazione, conforme al modello di cui al DM 6 dicembre 1986. Il documento in parola, che può riguardare anche più fattispecie tra le medesime parti, deve essere consegnato o spedito al cedente o prestatore, ovvero presentato in dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione (art. 6 del DPR n. 633/1972).
A questo proposito, si rammenta che – ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DL n. 746/1983 – la dichiarazione d’intento in commento, redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal cedente o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633/1972 e conservata in base a tale disposizione. L’adempimento in parola è, tuttavia, derogabile, per effetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della L. n. 28/1997, che riconosce la possibilità di rilevare le dichiarazioni d’intento in un’apposita sezione dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi (artt. 23 e 24 del predetto Decreto IVA).
L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1, lett c.), del D.L. n. 746/1986 – così come recentemente modificato dall’art. 2, comma 4, del DL n. 16/2012 – stabilisce, inoltre, un adempimento a carico del cedente o prestatore dell’esportatore abituale: deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, i dati contenuti nella dichiarazione d’intento ricevuta, entro il termine di esecuzione della prima liquidazione IVA del periodo, mensile o trimestrale, al quale si riferiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
È stato, pertanto, sostituito, come si ricorderà, il previgente riferimento alla scadenza del “giorno 16 del mese successivo” a quello di ricezione della predetta comunicazione. In realtà, tale vincolo potrebbe continuare ad essere considerato sotto il profilo operativo, in quanto la novellata disposizione prescrive un termine per l’adempimento più ampio, senza, però, precludere al contribuente la possibilità di procedere prima del decorso dello stesso, ad esempio entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione della dichiarazione d’intento, anche se l’operazione non imponibile deve essere ancora effettuata (ris. n. 82/2012): in altre parole, a seguito della citata modifica normativa, tale orizzonte temporale si è trasformato da obbligo ad opportunità operativa.
Alla luce di quanto sopra riportato, la prossima scadenza del 17 dicembre 2012 – in virtù della circostanza che il 16 cade di domenica – potrebbe interessare diverse tipologie di contribuenti IVA, i quali hanno ricevuto almeno una dichiarazione d’intento:
- nei precedenti mesi, se l’operazione senza applicazione dell’imposta si riferisce al mese di novembre 2012 (obbligo di comunicazione per i soli contribuenti mensili), salvo il caso in cui fosse già stata comunicata anticipatamente rispetto alla scadenza, magari entro quella previgente del 16 del mese successivo a quello di ricevimento;
- nel corso del mese di novembre 2012, se intendono avvalersi della facoltà, invocabile anche dai contribuenti trimestrali, di comunicare le dichiarazioni d’intento entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento.
In via transitoria, adempimento con la modulistica attualmente in uso
L’adempimento, come chiarito dalla ris. n. 82/2012, deve essere assolto utilizzando transitoriamente – nelle more dell’approvazione di una nuova versione, adeguata al mutato quadro normativo – la modulistica attualmente in uso, approvata con provvedimento direttoriale del 14 marzo 2005: a tale proposito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, a causa della modifica legislativa intervenuta, il campo “Periodo di riferimento”, contenuto nel frontespizio, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di rilevanza, ovvero il 2012, a prescindere dalla circostanza che la comunicazione venga eseguita in relazione alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile oppure in un momento antecedente alla stessa.
Fonte: Eutekne autore Michele BANA

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