ACE raddoppia nei bilanci 2012

Il bonus considera gli accantonamenti e i versamenti dei soci del 2011 e 2012
L’ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita economica, introdotto dall’art. 1 del Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011) e attuato dal Decreto del 14/03/12, che ha fatto la sua apparizione in Unico 2012 entrando a far parte del calcolo dell’imposta corrente Ires e dell’Irpef, raddoppia nei bilanci 2012. 
Nel bilancio 2012, tali soggetti applicano per la seconda volta il bonus sull'incremento patrimoniale realizzato rispetto al 31 dicembre 2010. 
L’agevolazione consiste in pratica nella deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio, che per l’anno d’imposta 2011 era pari al 3%. 
L'incentivo alla capitalizzazione delle imprese interessa in generale tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, purché in contabilità ordinaria: dunque i soggetti IRES (art. 73 del Tuir), tra cui le società di capitali (Spa, Srl, cooperative, ecc.), enti commerciali residenti in Italia e stabili organizzazioni presenti in Italia e le ditte individuali, nonché le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) in contabilità ordinaria.
Il nuovo calcolo - Nel calcolo dell'ACE le imprese tengono conto degli accantonamenti a riserva e dei versamenti dei soci effettuati nel 2011 e nel 2012. 
In relazione ai conferimenti del 2011 non si tiene conto del ragguaglio temporale, che va invece considerato per quelli del 2012. 
Le regole sono quelle utilizzate in Unico dello scorso anno ma, per effetto del meccanismo di funzionamento dell'incentivo, che implica una stratificazione degli incrementi, le società che non distribuiscono utili o che ricevono apporti da parte dei soci fruiranno in Unico 2013 di un valore maggiore, se non doppio. 
La base imponibile ACE del 2011, su cui è stato calcolato il bonus del 3% si cumula oggi con gli incrementi rilevanti, realizzati nel 2012, andando a determinare il nuovo valore (stock) su cui applicare la percentuale. 
L’incremento 2011 costituito da apporti in denaro dei soci, quali aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto o rinunce a crediti, ragguagliato nel 2011 ai giorni intercorsi tra il versamento e il 31 dicembre, oggi va considerato per intero con effetti positivi. 
Si pensi a un incremento 2011 (derivante da un utile 2010 destinato a riserva per 1.000 e da un versamento soci di 800, ma effettuato il 1° luglio, quindi ragguagliato a sei mesi dava 400; la base imponibile per calcolare il bonus era pari a 1.400 (1000 + 400). 
Nel 2012, se l'utile 2011 a riserva è pari a 900, la nuova base di calcolo ACE diventa 2.700 (1.800 di incremento 2011 e 900 come incremento rilevante del 2012). 
I versamenti ricevuti nel 2012 vanno, invece, considerati a giorni. 
Se cambia la natura della riserva - Inoltre, nei casi in cui gli utili accantonati a riserva cambiassero la loro natura da indisponibile a disponibile, come ad es. nel caso in cui gli utili su cambi da valutazione diventassero realizzati, il vincolo di indisponibilità posto a una riserva creata con utili rilevanti per l'ACE va addossato prioritariamente a questi ultimi (si veda Assonime - Circolare n.17/2012). 
Dunque, ipotizzando un utile 2010 destinato a riserva straordinaria, rilevante per l’ACE 2011 e un successivo impiego nel 2012 della medesima per l'acquisto di azioni proprie (indisponibile), la base ereditata dall'anno precedente va rettificata in diminuzione.
D’altro canto le distribuzioni di riserve e i rimborsi di capitale effettuati nel 2011 e nel 2012 vanno a decrementare la base ACE, e il loro impatto non va ragguagliato temporalmente. 
Detassazioni riportate a nuovo per incapienza del reddito – Nel 2012 verranno infine, utilizzate le detassazioni riportate a nuovo per incapienza del reddito. Nel conteggio del bonus, dopo aver calcolato il 3% sulla nuova base ACE stratificata va a sommarsi l'eventuale deduzione non utilizzata in Unico 2012, perché eccedente il reddito imponibile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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