Antiriciclaggio: le posizioni del MEF

Alcuni chiarimenti del Ministero che riguardano i controlli della GdF negli studi professionali
Le posizioni del MEF - Il Ministero dell’Economia ha fornito alcune indicazioni in merito ai controlli antiriciclaggio negli studi professionali, in particolare il registro antiriciclaggio cartaceo può essere esibito alla Guardia di Finanza entro tre giorni dalla sua richiesta e non è necessario trascrivere in archivio i dati del titolare effettivo. Inoltre se gli studi professionali si avvalgano di collaboratori con partita Iva autonoma, gli obblighi antiriciclaggio atterranno esclusivamente al titolare e non al collaboratore.
Esibizione dell'archivio cartaceo – Nelle ispezioni che la Guardia di Finanza effettua negli studi professionali relativamente ai controlli sull‘antiriciclaggio, uno dei temi di assoluta rilevanza attiene alla possibilità, nel caso di presenza di un archivio cartaceo, di produrre i dati e le informazioni in esso registrati entro tre giorni dalla richiesta degli organi ispettivi. Tale possibilità è prevista dall'art. 38, comma 4 del D.Lgs. 231/07, che prevede, nel rispetto degli obblighi di registrazione, che i professionisti istituiscano un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici. In alternativa all'archivio, è possibile istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Con riferimento al registro della clientela, registro che, peraltro, consentirebbe di trascrivere solo i dati identificativi del cliente e di inserire i dati attinenti alle prestazioni nel fascicolo del cliente, l'orientamento del MEF è quello di ritenere valido l'intervallo dei tre giorni fra richiesta e data di consegna (come peraltro si legge anche nell'allegato tecnico n. 6, alla circolare interna della GdF n. 83607 del 19 marzo 2012) anche per gli attuali archivi cartacei. È ovvio che tale possibilità consente di sistemare l'archivio nei giorni successivi alla richiesta di esibizione della GdF.
I collaboratori di studio – Con riferimento ai controlli antiriciclaggio negli studi professionali, quindi relativamente agli obblighi da parte degli stessi professionisti, appaiono molto interessanti i chiarimenti riguardo gli obblighi per i collaboratori di studio che operano attraverso una propria partita Iva. Per tali collaboratori il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che sia la tenuta dell’archivio, sia gli obblighi di adeguata verifica, devono ritenersi in capo al titolare dello studio, ne consegue da questa disposizione che il collaboratore, anche se incaricato di svolgere funzioni di carattere professionale (per esempio tenuta di alcune contabilità, predisposizioni di pareri ecc.), non sarà assoggettato ad assolvere in proprio gli obblighi antiriciclaggio. Il titolare dello studio incaricato della prestazione dovrà effettuare l’adeguata verifica del cliente provvedendo alle registrazioni nell’ archivio.
Adeguata verifica - Sull’adeguata verifica, un tema attuale e assolutamente di rilevo riguarda le difficoltà, specie in alcuni casi, di individuare il titolare effettivo. Lo specifico chiarimento del MEF riguarda il caso in cui il pacchetto di controllo è gestito da una società fiduciaria residente in un Paese estero. Secondo il Ministero delle Finanze, la fiduciante non sarà tenuta a fornire al professionista alcuna informazione, e in tal caso il professionista dovrà valutare se effettuare la prestazione professionale, oppure astenersi e effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Si ricorda che sul tema dell’adeguata verifica potrebbe essere imminente una circolare relativa all’applicazione del nuovo comma 1-bis aggiunto all’articolo 23 del D.Lgs. 231/2007. Il nuovo comma stabilisce che nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, vi è la restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
I revisori - Un altro chiarimento del MEF ha riguardato i revisori o i sindaci revisori per i quali si evidenzia che ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 231/07, i trenta giorni per la trascrizione dell'incarico in archivio unico decorrono dalla accettazione dell'incarico da parte del professionista (e non dalla trascrizione dello stesso presso il registro delle imprese).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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