Antiriciclaggio: orientamenti del MEF sugli obblighi di comunicazione

Nessun obbligo di comunicazione in caso di contabilità semplificata
Obbligo di comunicazione al collegio sindacale - Sul tema dell’antiriciclaggio e in particolare sulle indicazioni del decreto legislativo 231/2007 il Ministero dell’Economia ha reso noti altri chiarimenti sull’applicazione degli articoli 49 (sulle limitazioni all’uso del contante) e 51 (obbligo di comunicazione delle infrazioni) del sopra citato decreto. 
La comunicazione delle irregolarità sui contanti, deve essere effettuata dal presidente del collegio sindacale e non dal singolo sindaco il quale potrà mettere a verbale l’eventuale proprio dissenso con l’indicazione della motivazione e anche con la facoltà di riferire la sua opinione agli organi aziendali. In tal caso il sindaco che ha messo a verbale il proprio dissenso e anche la volontà di voler fare la comunicazione, ma di non averla potuta effettuare perché in minoranza con il collegio, non sarà suscettibile della sanzione prevista. In tema di pagamenti inoltre, per quanto riguarda i soggetti falliti e pignorati, nonostante gli istituti di credito non aprano dei conti correnti, il Ministero ritiene che tuttavia non sussista per tali soggetti alcuna deroga alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti. 
Tenuta della contabilità - La presenza di irregolarità nella tenuta della contabilità rappresenta una delle situazioni maggiormente rischiose per i professionisti dell’ area economico contabile, per la circostanza che potrebbero verificarsi pagamenti di fatture in contanti, in unica soluzione, per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure finanziamenti soci o distribuzione di utili oltre la soglia, che farebbero nascere l'obbligo di comunicare alle Ragionerie Territoriali dello Stato l'irregolarità riscontrata.
Tali situazioni, secondo il MEF non riguardano le contabilità semplificate, in quanto non evidenziandosi alcun pagamento finanziario da registrare contabilmente, non si darà luogo ad alcun obbligo e quindi non si configurerà alcuna sanzionabilità in capo al professionista. 
Movimentazione di contante – Per quanto riguarda le movimentazioni di contanti ad esempio a bordo delle navi, le disposizioni dell’articolo 49 del decreto 231/2007, devono essere rispettate dal raccomandatario marittimo e dal comandante della nave. Anche qua i movimenti di denaro superiore alla soglia prevista devono avvenire attraverso strumenti di pagamento tracciabili. La stessa norma è valida anche all'interno dei ristoranti, quando si paga un conto superiore alla soglia prevista come insieme di più quote, ma vi sia un’unica ricevuta. Tale pagamento cumulativo (se oltre la soglia prevista) costituisce una violazione alle disposizioni dell’articolo 49 del d.lgs 231/07. 
Inasprimento delle sanzioni - Il d.Lgs. 19.9.2012, n. 169, ha inasprito le sanzioni per alcune violazioni previste dall’art. 49, del d.Lgs. 231/2007. I casi che hanno registrato un incremento della sanzione applicata, riguardano il possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 1.000 euro, (punito con la sanzione dal 30% al 40% del saldo, anziché dal 20% al 40%), la detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del d.Lgs. 231/2007, (punito con la sanzione dal 30% al 40% del saldo anziché dal 10% al 20%), il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, senza comunicare la fattispecie entro 30 giorni alla banca o alle Poste Italiane S.p.a., (punito con la sanzione dal 30% al 40% del saldo del libretto anziché dal 10% al 20%). 
Rimangono inoltre previste, la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro, l’aggravante della sanzione minima e massima aumentata del 50%, in presenza di importi superiori a 50.000 euro, e la sanzione pari al saldo del libretto stesso per i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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