Conto alla rovescia per i rimborsi Irap

Conto alla rovescia per l'invio delle istanze di rimborso Ires e Irpef: il 3 gennaio arriva il software e dal 18 gennaio al 15 marzo via libera al click day per l'inoltro telematico delle domande relative alle maggiori imposte versate dal 28 dicembre 2007 al 28 dicembre 2011. La chance di chiedere il rimborso – per cinque periodi d'imposta – dipende dalla intervenuta deducibilità dell'Irap sul costo del lavoro dall'imponibile determinato per le imposte sul reddito. Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012 fissa date diverse per l'inoltro a seconda della zona di appartenenza. Vediamo la procedura.
Verifica del presupposto
Va analizzato ciascuno dei periodi d'imposta verificando se è presente la componente del costo del lavoro, compresi anche i compensi erogati a Co.co.co o ad amministratori di società, che non svolgano una professione abituale il cui oggetto comprenda anche il mandato amministrativo (circolare 25/E/12, paragrafo 5.7). Può emergere che la componente costo del lavoro esista solo in un dato periodo, ad esempio il 2009 e non nel 2010, il che comporta che il rimborso sia legittimo solo per i versamenti dell'acconto 2009 eseguiti a giugno e novembre 2009, e a saldo nel giugno 2010, escludendo invece gli acconti versati nel 2010.
Base di computo
L'articolo 2, comma 1 del Dl 201/12 citando l'articolo 99 del Tuir, si riferisce all'Irap versata nel dato periodo d'imposta, quindi adottando il principio di cassa, peraltro confermato dalle istruzioni all'istanza (rigo RI 3, colonna 1). Il principio va però integrato con il principio contenuto nella circolare 16/09 e confermato dalle istruzioni all'istanza di rimborso, e cioè che mentre il versamento a saldo viene assunto nell'intero importo risultante, i versamenti in acconti vanno computati assumendo quale tetto massimo l'Irap di competenza del periodo d'imposta interessato.
Irap deducibile
È il passaggio più delicato poiché non vi sono istruzioni sulla corretta procedura per estrapolare dai versamenti Irap la quota riferibile al costo del lavoro. Si ritiene che la modalità corretta sia determinare la percentuale d'incidenza nella base imponibile totale (al netto delle deduzioni da articolo 11 del Dlgs 446/97) della parte di base imponibile rappresentata dal costo del lavoro, anche esso assunto al netto delle deduzioni da articolo 11 del Dlgs 446/97. La percentuale d'incidenza va applicata al saldo e agli acconti, ma considerando che i versamenti eseguiti in un dato anno si riferiscono a due periodi d'imposta che presenteranno due diverse percentuali di incidenza. Inoltre va visto il coordinamento con l'altra deduzione forfettaria del 10 per cento. Le istruzioni all'istanza hanno chiarito che le due deduzioni si sommano se quella del 10% è stata generata anche (o solo) dalla presenza di interessi passivi, mentre se quest'ultima dipende solo dalla presenza della componente costo del lavoro, la relativa quota di Irap deducibile va calcolata considerando l'Irap versata al netto della deduzione del 10 per cento.
Minor reddito
Una volta individuata l'Irap ammessa in deduzione si ricostruisce il reddito imponibile dei vari periodi d'imposta sottraendo al dato originario dichiarato l'Irap deducibile e ricalcolando la (minore) imposta dovuta che va esposta nel rigo RI 5 colonna 3, mentre per differenza con l'imposta originaria, si segnala il rimborso spettante nella colonna 6. Questa operazione è decisamente complessa, specie nel caso delle società di persone in cui ciascun socio deve riliquidare il proprio modello Unico.
I casi particolari
Nel caso del consolidato nazionale è la consolidante che chiede il rimborso della maggiore Ires sulla base di dati inseriti nelle istanze delle consolidate, mentre nel caso della trasparenza fiscale è la società partecipata a rideterminare il reddito e poi ciascun singolo partecipante inoltra l'istanza per l'effettivo rimborso.
L'esempio per una società di capitali relativo all'anno d'imposta 2010
Base imponibile Irap (ante deduzioni) anno 2009: 1.600.000 euro così composta:
8 1.200.000 euro: costo del personale
8 150.000 euro: oneri finanziari
8 250.000 euro: differenza fra valore e costo della produzione
Le deduzioni articolo 11, Dlgs 446/97 (cuneo fiscale) sono pari a 400mila euro. 
L'incidenza del costo del lavoro (al netto delle deduzioni) sulla base imponibile Irap totale 
è 800.000/1.200.000 = 66,67%
Il saldo versato nel 2010 relativo al 2009 è pari a 10.000 euro
Base imponibile Irap (ante deduzioni) anno 2010: 1.700.000 euro, così composta:
8 1.300.000 euro, costo del personale
8 100.000 euro, oneri finanziari
8 300.000 euro, differenza fra valore e costo della produzione
Le deduzioni per il cuneo fiscale sono pari a 450.000. 
L'incidenza del costo del lavoro (al netto delle deduzioni) sulla base imponibile Irap totale 
è 850.000/1.250.000 = 68%
Gli acconti versati nel 2010 relativi al periodo d'imposta 2010 sono pari a 45.000 euro
La deduzione calcolata sul saldo 2009 è pari a 6.667 euro (10.000 euro x 66,67%), mentre quella calcolata sugli acconti 2010 è pari a 30.600 euro (45.000 euro x 68%). 
Il totale della deduzione applicabile è quindi pari a 6.667 + 30.600 = 37.267 euro
Nell'istanza di rimborso nel rigo RI3 colonna 1 va riportato l'importo di 37.267 euro
Nel rigo RI3 colonna 3 va segnalata la quota effettivamente deducibile, che nel caso specifico, in presenza di interessi passivi nella base imponibile Irap, coincide con quanto riepilogato a colonna 1
Nel rigo RI5 si determina l'imposta Ires/Irpef ricalcolata nell'anno oggetto di rimborso scomputando la variazione in diminuzione legata all'Irap sulle spese del personale (rigo RI3, colonna 3)
L'impresa si caratterizza per un modello Unico 2011 redditi 2010 (originario) così composto:
8 Rigo RN1 reddito imponibile 100.000 euro;
8 Rigo RN9 imposta Ires corrispondente 27.500 euro;
8 Rigo RN22 acconti versati 35.000 euro
8 Rigo RN24 imposta a credito 7.500 euro
La variazione in diminuzione legata all'Irap sulle spese per il personale (rigo RI3 colonna 3) determina una nuova base imponibile ai fini Ires pari a 100.000 - 37.267 = 62.733 euro. 
La base imponibile ricalcolata genera una nuova imposta a credito pari a 17.748 euro. 
Il confronto con l'originaria imposta a credito (7.500 euro) determina l'importo da chiedere a rimborso 10.248 euro (RI5, colonna 6 del modello qui riportato). 
Nella seconda sezione (righi da RI8 a RI12), distintamente fra saldo (2009) e acconto (2010), vanno riepilogati i dati riguardanti i versamenti Irap effettuati per cassa nell'anno d'imposta 2010 oggetto dell'istanza di rimborso, connessi con la variazione in diminuzione ai fini Ires sopra segnalata (rigo RI3 col. 3). 
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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