Diritto fallimentare: la PEC come unico mezzo di comunicazione

Dal 19 dicembre 2012 i curatori e commissari devono fare i conti con il nuovo pacchetto di adempimenti in ambito di diritto fallimentare. 
La sezione fallimentare del tribunale di Milano risponde alle possibili esigenze, pubblicando una circolare ad hoc con le prime istruzioni operative a giudice e professionisti sull'applicazione delle novità inserite nella Legge n. 221 del 2012 che ha convertito il D.L. c.d. “Sviluppo-bis”. 
Punto cardine del sistema è l'utilizzo del canale digitale, attraverso la Pec, per le comunicazioni ai creditori. 
La decorrenza delle nuove norme - La nuove norme si applicano alle procedure pendenti per le quali alla data del 19 dicembre 2012 non era ancora stata effettuata la comunicazione del primo avviso ai creditori, mentre per le procedure, per le quali l'avviso era già stato comunicato, i curatori e i commissari devono, entro il 30 giugno 2013, comunicare a tutti i creditori il proprio indirizzo Pec e richiedere ai creditori il loro, avvisandoli che dal 30 ottobre 2013, se non avranno provveduto, le comunicazioni degli atti avverranno solo mediante deposito in cancelleria. 
Gli adempimenti del curatore - Uno dei principali adempimenti dei curatori è rappresentato dall'invio ai creditori dell'avviso previsto dall'articolo 92 della Legge fallimentare. 
Tale articolo prevede, tra l'altro, che il curatore dovrà comunicare l'irricevibilità di quei ricorsi inviati via posta al suo studio o alla cancelleria della sezione fallimentare. Egli avrà il compito di informare i creditori inadempienti della necessità di utilizzo del canale digitale
I curatori dovranno poi trasmettere sia l'elenco dei creditori sia il progetto di stato passivo e il successivo stato passivo esecutivo utilizzando i modelli in formato Xml. 
La cancelleria è tenuta a respingere tutta la documentazione presentata dal curatore non rispettando queste modalità
Il curatore, in sede di invio in cancelleria del progetto di stato passivo, presenterà anche un elenco complessivo dei destinatari e una copia del progetto stesso, che resterà a disposizione dei creditori sia per prenderne semplice visione sia per estrarne copia. 
Nella mail inviata all'indirizzo elettronico dei ricorrenti il curatore dovrà anche ricordare che potranno essere presentate osservazioni e trasmessi documenti integrativi almeno 5 giorni prima dell'udienza attraverso l'utilizzo esclusivo della PEC; sempre il curatore dovrà comunicare ai ricorrenti il codice per l'accesso all'area riservata del sito web del tribunale, avvisandoli che lì potranno consultare tutte le domande presentate con i relativi documenti. 
Gli adempimenti del commissario nei concordati preventivi - Nell'ambito dei concordati preventivi, i commissari dovranno provvedere alla convocazione dei creditori attraverso comunicazione della data dell'adunanza, della copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione. 
L'avviso dovrà contenere: 
- l'indirizzo di PEC del commissario; 
- l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro 15 giorni l'indirizzo Pec al quale intende ricevere le comunicazioni; 
- l'avvertimento che in caso di mancata indicazione, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria. 
Il commissario è tenuto, infine, a conservare tutti i messaggi di posta inviati e ricevuti per l'intera durata della procedura e per i 2 anni successivi alla chiusura.
Fonte: Fiscal Focus autore Carla De Luca

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