Due opzioni contabili per le mini-perdite

La deducibilità per i crediti inesigibili di modesta entità richiede la rilevazione in conto economico o una svalutazione
Il Dl 83/2012 consente di dedurre le perdite su crediti di modesto importo (fino a 2.500 euro per la
gran parte delle imprese) scaduti da almeno sei mesi.
Dal punto di vista contabile, quando un credito viene valutato come difficilmente esigibile – in tutto o in parte si presentano due scelte: rilevare le perdita del credito o effettuare una svalutazione con l' accantonamento allo specifico fondo del passivo.
e Nel primo caso opera sicuramente l'articolo 101, comma 5 del Tuir, che prevede ora che «le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ….
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso». Pertanto, la perdita risulta pienamente deducibile senza bisogno di ulteriori elementi
a dimostrazione della sua certezza e il componente negativo del conto economico rileva anche dal punto
di vista fiscale.
Nel caso della svalutazione la vicenda è più complicata, perché l'articolo 106, comma 1, del Tuir prevede che «le svalutazioni dei crediti … sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti».
La sovrapposizione tra le norme può essere risolta in due modi:
- in senso strettamente letterale, e quindi concludendo che in presenza dei due requisiti (modesto ammontare e sei mesi) la deduzione integrale opera solo se nel conto economico è stata imputata una perdita;
- ritenendo prevalente l'articolo 101 e, quindi, considerando perdita anche la svalutazione.
La seconda soluzione consente di applicare la norma agevolativa, non vincolando i requisiti della deduzione
al comportamento contabile adottato dalle imprese. In termini di computo, se le svalutazioni dei crediti
di modesto importo scaduti da otre sei mesi sono sempre deducibili, il calcolo previsto dall'articolo 106, comma 5 del Tuir andrebbe eseguito eliminando le poste relative a tali voci. Questo significherebbe confrontare solo le svalutazioni degli altri crediti con l'ammontare totale dei crediti depurato da quelli
di modesta entità.
Fonte: Il sole 24 ore autore AMEDEO SACRESTANO

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