Imu: dichiarazione interattiva entro il 4 febbraio 2013

La prossima scadenza da tener presente ai fini IMU è quella del 4 febbraio 2013, termine entro il quale una platea ridotta di contribuenti sarà tenuta alla presentazione della dichiarazione IMU. 
Le modalità d'invio: 
1) consegna diretta al Comune, che ne rilascia ricevuta; 
2) spedizione postale, con raccomandata senza avviso di ricevimento; 
3) invio in modalità telematica con posta elettronica certificata. 
Il modello interattivo – Il Ministero dell'Economia mette a disposizione il modello “interattivo” per la compilazione della dichiarazione IMU (http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Imu/index.htm), una versione editabile che consente di compilare i campi direttamente dalla tastiera del proprio computer o tablet. In questo modo, a procedura completata, basterà stampare il modello per chi sceglierà la presentazione in forma cartacea. Bisogna prestare attenzione al fatto che la data di presentazione della dichiarazione corrisponda al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell'ente. 
I contribuenti tenuti alla presentazione
L’abitazione principale - In generale i contribuenti che hanno in proprietà o altro diritto reale esclusivamente l'abitazione principale sono esonerati dall’adempimento; non va presentato il modello nemmeno nel caso in cui si abbia diritto alla maggiore detrazione di 50 euro per figli conviventi under 26 anni. 
Fa eccezione solo: 
- il caso dei coniugi non separati, che hanno residenze diverse nell'ambito dello stesso Comune, in quanto la disciplina Imu prevede che solo a una di esse possano essere applicate le agevolazioni per l'abitazione principale. Questa è l'unità che dovrà essere indicata nella denuncia dall'effettivo proprietario; 
- il caso di assimilazione all'abitazione principale adottata dal Comune con apposita delibera: la dichiarazione è obbligatoria per le unità dei cittadini italiani residenti all'estero, escludendo gli anziani ricoverati permanentemente presso istituti di ricovero; 
- il caso di coniugi separati, nel caso in cui l’immobile dell’ex coniugio si trovi in un comune diverso da quello di nascita degli ex coniugi e da quello in cui è stato celebrato il matrimonio. In tal caso l’ex coniuge assegnatario dell’immobile è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU. 
Le istruzioni al modello non impongono di denunciare le pertinenze dell’abitazione principale.
Le tipologie diverse dall'abitazione principale – In generale le variazioni relative agli immobili diversi dall'abitazione principale non vanno comunicate, se conoscibili ai Comuni. Gli atti che transitano dal sistema notarile del MUI (Modello unico informatico), ad es. una compravendita, non vanno denunciati, in quanto sono disponibili ai Comuni tramite il sistema di interscambio dei dati catastali. 
Gli immobili per i quali il Comune può aver deliberato un'aliquota ridotta sono soggetti a denuncia: 
- immobili in leasing - Il soggetto passivo è l'utilizzatore. Il contratto di leasing non transita attraverso il MUI (Modello unico informatico), quindi deve essere dichiarato. Se però l'immobile in leasing è stato già denunciato ai fini Ici, la dichiarazione ai fini dell'Imu non è necessaria; 
- immobili locati, d'impresa o dei soggetti Ires - La legge prevede la facoltà dei comuni di ridurre l'aliquota sino allo 0,4 per cento. Se il Comune si è avvalso di tale facoltà, la dichiarazione deve essere presentata. In caso di immobili locati, comunque, la dichiarazione è necessaria solo se la locazione è stata registrata prima del 1° luglio 2010. Da tale data, infatti, i contratti presentati per la registrazione all'Agenzia delle Entrate devono contenere i dati catastali identificativi degli immobili. Se però il Comune ha previsto la presentazione di un’apposita comunicazione al fine di fruire dell'aliquota ridotta, la dichiarazione non è necessaria; 
- fabbricati - merce - Immobili realizzati da imprese costruttrici al fine della successiva cessione e ultimati da non oltre tre anni - Per questi immobili, la legge prevede la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota sino allo 0,38 per cento. Se il Comune si è avvalso di tale facoltà, la dichiarazione deve essere presentata. Se però il Comune ha previsto la presentazione di una comunicazione al fine di fruire dell'aliquota ridotta, la dichiarazione non è necessaria. 
Soggetti esonerati - Sono esonerati dalla presentazione del modello: 
- i titolari di immobili per i quali sia già stata presentata in passato la dichiarazione Ici che rimane valida, se non ci sono novità sostanziali ai fini dell'imposta. Esempio: una seconda casa acquistata nel 2011 e già dichiarata ai fini Ici; 
- esclusi dall'obbligo sono, inoltre, i proprietari di abitazione principale, o anche chi ha dato immobili in locazione negli ultimi due anni e mezzo dal momento che a partire dal 1° luglio 2010 si indicano i dati catastali quando si registra il contratto. Se il contratto è più vecchio, la dichiarazione è dovuta se il Comune applica a questi immobili un'aliquota più bassa di quella “ordinaria”, e lo stesso accade per negozi e capannoni; 
- sono, inoltre, esclusi dall'obbligo dichiarativo le ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'Ici dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, cosiddetto MUI.
Fonte: Fiscal Focus

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