In Gazzetta il decreto sul redditometro

Lo strumento, formato sulla falsariga degli studi di settore, non può che essere una presunzione semplice
Come anticipato su questo quotidiano (si veda “Approvato il decreto sul «nuovo» redditometro” del 4 gennaio 2013), nella Gazzetta Ufficiale n. 3 di ieri è stato pubblicato il Decreto 24 dicembre 2012, attuativo del “nuovo” redditometro.
Premesso che in successivi interventi si analizzeranno i vari aspetti di rilievo del nuovo strumento accertativo, per ora appare necessario soffermarsi su una questione di fondamentale importanza, che concerne la valenza probatoria delle risultanze del “redditometro”.
Si ritiene che le presunzioni “redditometriche” abbiano il medesimo valore di quelle derivanti dagli studi di settore e, per meglio motivare, soprattutto sul versante tecnico, detta opinione, sono opportune varie considerazioni.
Nel modello pregresso, gli elementi che potevano indurre l’interprete a optare per il carattere legale relativo dell’accertamento sintetico erano almeno due: la norma, innanzitutto, parlava di elementi e circostanze di fatto certi, locuzione non più riproposta nel nuovo testo; inoltre, nella spesa patrimoniale era il Legislatore stesso ad aver ammesso la valenza di presunzione legale della spalmatura dell’acquisto per quinti, prevedendo espressamente che la spesa “si presume” conseguita con redditi formatisi per quote costanti nell’anno del sostenimento e nei quattro antecedenti.
Oggi, né la norma né il Decreto contengono riferimenti di tal tenore, e ciò pone più di un dubbio sulla persistenza della natura di presunzione legale degli elementi di capacità contributiva.
Peraltro, già in merito ai vecchi coefficienti ministeriali, la Corte di Cassazione (sebbene, per quel che ci consta, con un’unica pronuncia, la n. 13289 del 2011) aveva esteso ciò che era stato detto per gli studi di settore.
Ma vi è di più.
Per prima cosa, l’art. 38 del DPR 600/73 si limita semplicemente a dire che il reddito delle persone fisiche sarà determinato sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nell’anno, oppure in forza del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva.
Molto diversa è la formulazione positiva di altre disposizioni: si pensi all’art. 12 del DL 78/2009, ove il Legislatore ha sancito tout court che gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paradisi fiscali si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, all’art. 32 del DPR 600/73, ove si dice che i movimenti bancari extracontabili “sono posti” come ricavi, o all’art. 2 del TUIR, ove si afferma che chi si è trasferito in Paradisi fiscali si considera ugualmente residente.
Il dato positivo non osta a tale conclusione
Inoltre, il parallelismo tra redditometro e studi di settore è adesso sin troppo evidente: nel decreto, all’art. 1, comma 3, è sancito che il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato sulla base della spesa media che risulta dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie ex art. 13 del DLgs. 322/1989, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici “tipi” di famiglie.
Oltre a ciò, il comma 4 specifica che il contenuto induttivo “è, altresì, determinato considerando la risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore”.
Non può essere sostenuto che la natura di presunzione legale derivi dal fatto che l’art. 38 del DPR 600/73 ammette la prova contraria: trattasi di clausola che vuole rendere palese il diritto di difesa del contribuente, e che, menzionando ad esempio i redditi esenti e le poste escluse dalla base imponibile, intende dare un volto al contenuto della prova contraria.
Del resto, anche per gli studi di settore, con formulazione analoga, l’art. 10 comma 3-ter della L. 146/1998 stabilisce che “in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi”.
Pertanto, vi sono tutti i presupposti per applicare i principi delle Sezioni Unite affermati nel 2009 in tema di studi di settore: per prima cosa, il redditometro è una presunzione semplice, quindi l’accertamento non può basarsi solo su di essa, pena la sua radicale nullità. Inoltre, avrà un ruolo centrale il contraddittorio, e non è un caso che ora l’art. 38 del DPR 600/73, con formula pressoché identica all’art. 10 della L. 146/1998, lo abbia reso obbligatorio.
Fonte: Eutekne autore Alfio Cissello

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