Istanza di rimborso Irap: questioni controverse

Il tardato arrivo dei programmi per gestire le istanze di rimborso IRAP e alcune questioni ancora oscure hanno creato e stanno creando non poche difficoltà ai compilatori delle suddette.
I termini di presentazione della vecchia istanza di rimborso IRAP del 10% nel 2009 avevano subito continue proroghe fino a traslare di circa 6 mesi dal click day originariamente stabilito.
Anche con la recente deducibilità analitica si immaginava un differimento delle tempistiche dato il ritardo nell`arrivo dei programmi informatici per gestire la richiesta e le questioni ancora controverse in materia.
Tuttavia le proroghe non ci sono state e puntualmente, il 18.01.2013 sono partite le Marche con più di 4.000 domande e a seguire le altre Regioni.
Per la precisione il click day non è la data perentoria per presentare l`istanza, è stato infatti chiarito che verranno esaminate le istanze presentate entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura (click day) considerando preliminarmente quelle relative agli esercizi più remoti e solo a parità di anno quelle trasmesse prima (Circ. 1/2013 Assonime).
Perciò data l`ingenza del rimborso e il grande numero di imprese che lo richiederà è consigliabile celerità nell`invio.
Tornando ai punti dubbi di questa nuova deducibilità assume forte rilievo la possibilità o meno di ottenere un rimborso superiore all`IRAP versata. Ciò può accadere in due casi:
a) la deducibilità forfetaria del 10% si somma ad una percentuale di deducibilità analitica superiore al 90% ottenendo un paradossale rimborso superiore al 100% dell`IRAP. Per esempio poniamo che nell`esercizio 2011 si siano avuti sia costi del personale sia interessi passivi e che quindi le due deduzioni si cumulino. L`IRAP versata era pari a 100, pertanto la deduzione forfetaria risultava pari a 10, mentre quella analitica, ipotizzando che il costo del lavoro incida per il 95% della base imponibile, risultava 95. Si verrebbe a creare un rimborso di 105, ossia superiore alla base imponibile IRAP (100).
b) il costo del lavoro è di importo più elevato rispetto alla base imponibile IRAP. Si ipotizzi ad esempio:
- valore della produzione = 1.000
- costi per materie prime = 400
- costi per personale = 700
Base imponibile: 1.000 – 400 = 600, ossia inferiore a 700, i costi indeducibili. Risulterebbe una percentuale di deducibilità superiore al 100% dell`IRAP versata.
A parere di chi scrive in entrambi i casi il rimborso massimo ottenibile deve ritenersi limitato al totale dell`IRAP versata, poiché la ratio della norma risiede nell`evitare eccezioni di incostituzionalità in merito all`impossibilità di dedurre l`Irap pagata dalle imposte sui redditi, pertanto risulterebbe illogico incassare da parte del contribuente un importo maggiore rispetto alla suddetta imposta liquidata.
Altra questione importante e in parte chiarita dalla circolare Assonime è quella dell`iscrizione in bilancio del credito oggetto dell`istanza di rimborso.
Nel documento si sostiene la possibilità in questione, ossia che il credito venga di diritto iscritto nel bilancio d`esercizio 2012 come sopravvenienza attiva derivante dalla sopravvenuta insussistenza di componenti negativi iscritti in bilancio in esercizi precedenti.
La ragione di questa conclusione risiede nell`esistenza già nel 2012 dei presupposti di certezza circa l`esistenza del credito, certezza conferita dal D.L 16/2012 in vigore dal 2.03.2012, inoltre il provvedimento dell`AE n. 140973 del 17.12.2012 ha chiaramente affermato che tutti i rimborsi verranno presto o tardi pagati integralmente.
In conclusione l`istanza di rimborso Irap potrebbe anche rappresentare una manovra utile per determinare un maggiore risultato d`esercizio, fermo restando che la sopravvenienza attiva in questione è chiaramente non rilevante ai fini dell`imponibile Ires/Irpef, poichè correlata alle imposte non dedotte in precedenti esercizi.
Fonte: ratio mattina autori Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti

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