Iva per cassa: vademecum del Fisco

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate disponibile un dépliant sul nuovo regime
Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito un dépliant esplicativo che illustra le regole che disciplinano il regime per cassa entrato in vigore lo scorso 1° dicembre 2012.
Di cosa si tratta –Si tratta di un nuovo regime facoltativo, in vigore dal 1° dicembre 2012, con il quale si può versare l’Iva sulle vendite solo quando si incassa il corrispettivo dal cliente (e non al momento dell’effettuazione dell’operazione) e si detrae l’Iva sugli acquisti quando viene pagato il fornitore. Chi riceve una fattura con l’indicazione “operazione Iva per cassa” può detrarre subito l’imposta, anche se non l’ha pagata, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime.
Pagamento - Il differimento all’atto del pagamento non è illimitato nel tempo. L’Iva diventerà esigibile, in ogni caso, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui il cliente, prima di tale termine, sia stato sottoposto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). In tale ipotesi, l’esigibilità dell’imposta rimane sospesa fino all’effettivo incasso del corrispettivo. Lo stesso termine annuale vale anche per la detrazione sugli acquisti: trascorso un anno dall’operazione, l’Iva sarà detraibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento.
L’opzione – L’Agenzia poi passa alle modalità di opzione ricordando che per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti, la scelta si deduce dal comportamento che viene adottato nella liquidazione periodica dell’imposta: se si seguono le regole del nuovo regime si intende esercitare (comportamento concludente), verrà comunicata formalmente l’adesione, con la dichiarazione annuale Iva (quadro VO) relativa all’anno in cui hai effettuato la scelta. L’opzione vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata esercitata (o dalla data di inizio attività) e vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni. Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.
Operazioni fuori dal regime speciale - Nel pieghevole informativo, infine, sono ricordate le operazioni attive e passive per le quali non è consentito il regime dell’Iva per cassa. Non è applicabile, per esempio, per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, nonché per le operazioni per le quali l’imposta si applica secondo regole particolari (per esempio, regime del margine, reverse charge, operazioni a esigibilità differita, ecc.). Non rientrano tra i soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa, anche quando i beni o i servizi acquistati sono parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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