La rivalutazione va adattata alla crisi

La cessione di terreni a un prezzo inferiore a quello di perizia non dovrebbe invalidare i valori «rideterminati»
La legge di stabilità 2013 presenta ancora una volta la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili. Segno evidente che si tratta di una facoltà molto utilizzata dai contribuenti e che fornisce gettito per l'Erario. L'applicazione è riservata nell'ambito dei redditi diversi (articolo 67 del Tuir) e quindi alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Le nuove date di riferimento sono il 1° gennaio 2013 per stabilire il valore normale dei beni oggetto di rivalutazione e il 1° luglio 2013 per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva.
Restano però ancora alcuni aspetti critici.
Una prima questione riguarda la riduzione dei valori a causa della situazione di crisi, che spesso implica che la cessione avvenga per un corrispettivo inferiore al valore di perizia. Per le partecipazioni, tale circostanza non dovrebbe comportare conseguenze nel presupposto che la cessione a un prezzo inferiore comunque non genera minusvalenza deducibile (articolo 5, legge 448/2001). Invece, per i terreni, le Entrate negano la validità della rivalutazione in caso di cessione a un prezzo inferiore (circolare n. 81/2002). Tale posizione dovrebbe essere rivista e dovrebbe essere comunque mantenuta la validità della rivalutazione, fermo restando l'obbligo di assolvere le imposte di registro e ipocatastali sul valore di perizia (articolo 7, legge n. 448/2001). Solo a scelta del contribuente si potrebbe procedere a nuova perizia, con un valore inferiore al precedente, senza assolvere alcuna imposta sostitutiva ai sensi della lettera ee) dell'articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011. Anche l'omissione dei riferimenti della perizia nell'atto di compravendita, richiesto dalle Entrate, non dovrebbe avere alcun riflesso sulla validità della rivalutazione.
Altra questione si presenta in caso di decesso del contribuente che aveva proceduto alla rivalutazione. Qualora il de cuius avesse scelto il pagamento rateale della sostitutiva, si pone il problema di stabilire se gli eredi siano obbligati a effettuare i versamenti delle rate non scadute alla data del decesso. Si ritiene che tale obbligo non sussista in quanto con il decesso del contribuente la rivalutazione perde efficacia sia con riferimento ai terreni che alle partecipazioni.
Fonte: Il sole 24 ore autore MARCO PIAZZA

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