L’Agenzia “pubblicizza” l’accertamento con adesione

L’Agenzia pubblica una brochure per spiegare ai contribuenti i vantaggi dell’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione – È un’opportunità per il contribuente, che ha subìto accessi, ispezioni, verifiche oppure ricevuto un avviso di accertamento, di aprire una finestra di dialogo con il Fisco, presentare nuovi elementi o dati e ridiscutere la propria posizione.
Se il contradditorio va a buon fine, si ridefiniscono le maggiori imposte dovute, con vantaggi per entrambe le parti che possono così evitare un lungo contenzioso.
Chi può aderire allo strumento - Tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d’imposta) possono adottare l’accertamento con adesione per definire con il Fisco imposte dirette e imposte indirette accertate, indipendentemente dall’ammontare della contestazione.
I vantaggi - L’accertamento con adesione offre al contribuente e all’ufficio la possibilità di ridefinire la pretesa tributaria attraverso un contradditorio, in occasione del quale possono essere presentati nuovi dati e documenti. Se il procedimento di accertamento con adesione si conclude positivamente, il contribuente usufruisce anche della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.
Ad esempio: in caso di infedele dichiarazione è comminata una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta evasa; fatta 100 l’imposta evasa, la sanzione può arrivare fino a 200 con una richiesta complessiva di 300 (100 imposta + 200 sanzione). Se il contribuente si avvale dell’accertamento con adesione e in sede di contraddittorio fornisce documenti di cui l’Agenzia non disponeva, sulla base dei quali la richiesta del Fisco viene rideterminata in 90 (rispetto agli originari 100), la sanzione sarà pari a 30, cioè un terzo del minimo (100% di 90). L’importo finale che il contribuente dovrà versare entro 20 giorni per chiudere l’accertamento con adesione sarà pari a 120 (90 di imposta evasa e 30 di sanzione).
Inoltre, nel caso in cui siano presenti dei rilievi penali, il pagamento delle somme dovute rappresenta una circostanza attenuante. Le sanzioni penali previste vengono ridotte fino a un terzo e quelle accessorie non vengono applicate.
La procedura – L’iter può essere avviato sia dall’Agenzia delle Entrate sia dal contribuente. L’ufficio invita il contribuente a un confronto diretto al fine di verificare i presupposti per un’eventuale ridefinizione delle maggiori imposte dovute. L’invito deve indicare giorno e luogo del contraddittorio, i periodi d’imposta interessati e altri elementi rilevanti per l’accertamento.
Il contribuente non è obbligato a presentarsi, ma nel caso in cui riceva successivamente un avviso di accertamento non potrà ricorrere alla procedura di adesione.
Il contribuente può presentare la domanda in seguito ad accessi, ispezioni e verifiche che lo riguardano, effettuati dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, oppure dopo aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento.
In quest’ultimo caso, la domanda va consegnata direttamente, o inviata tramite posta, all’ufficio che ha emesso l’atto, entro 60 giorni dalla notifica e prima di impugnarlo.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio invita il contribuente a comparire.
Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Se nel frattempo il contribuente però presenta ricorso, rinuncia automaticamente ad avvalersi dell’adesione.
In caso di ridefinizione condivisa dalle parti delle maggiori imposte dovute, si stipula un atto che indica gli elementi e le motivazioni dell’adesione, le imposte, le sanzioni, gli interessi e le altre eventuali somme dovute.
La procedura si conclude soltanto con il versamento degli importi dovuti, o della prima rata, se il contribuente ha fatto l’opzione per il pagamento rateale.
Il versamento - Il contribuente può versare le somme dovute:
- in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo;
- o può scegliere il pagamento rateale, in massimo 8 rate trimestrali di uguale importo;
- oppure di 12 quando l’importo totale supera 51.645,70 euro.
La prima rata va versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, senza la necessità di fornire garanzie. Il pagamento va effettuato tramite F23 o F24, a seconda del tipo di imposta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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