Numerazione fatture 2013: tanto rumore per nulla …

Il novellato art. 21, c. 2, lett. b), DPR 633/1972, stabilisce che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco (in precedenza era prevista la numerazione progressiva delle fatture per anno solare).
Ciò significa, in altri termini, che due fatture, pur se emesse in anni diversi, non possono avere lo stesso numero.
Tuttavia, con RM n. 1/E/2013, l’Agenzia delle Entrate, privilegiando una volta tanto la sostanza invece della forma, ha precisato che: “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.”
È quindi possibile continuare come in passato oppure ricorrere a una delle soluzioni operative suggerite dal documento di prassi:
1) numerazione progressiva senza azzeramento alla fine di ciascun anno solare; in questa ipotesi la numerazione delle fatture 2013 segue quella delle fatture 2012 (ad esempio, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 453, la prima fattura emessa nel 2013 sarà la n. 454), oppure, in alternativa, è possibile partire dal n. 1 proseguendo ininterrottamente sino alla cessazione dell’attività;
2) numerazione progressiva con azzeramento alla fine di ciascun anno solare; in questo caso l’univocità del documento va garantita inserendo nel numero della fattura anche l’anno di emissione (ad esempio, 1/2013 oppure 2013/1).
Fonte: Intrasta.biz

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