Nuova tempistica per le fatture delle operazioni Intra

Dal 1° gennaio, per le cessioni di beni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
La legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso), in cui è stato trasfuso l’art. 1 del DL 216/2012, ha apportato significative novità alla disciplina della fatturazione, sia in ambito nazionale, sia per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, disciplinate dal DL 331/93. In questa sede si intende focalizzare l’attenzione sulle modifiche attinenti la tempistica relativa all’emissione e registrazione delle fatture.
Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, si segnalano le seguenti novità:
- secondo quanto disposto dal riformulato art. 46, comma 2, del DL 331/93, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE). Sul punto, è opportuno evidenziare che tale maggior termine ricalca quanto già previsto in ambito nazionale per la fattura differita, ma non si richiede l’emissione di alcun documento specifico a supporto della consegna dei beni (CMR o quant’altro), in quanto il termine predetto costituisce la regola ordinaria applicabile a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013. Inoltre, è confermato l’obbligo di indicazione che trattasi di operazione non imponibile, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93);
- secondo quanto previsto dal nuovo art. 47, comma 3, del DL 331/93, la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere registrata distintamente nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse), entro il predetto termine di emissione, e con riferimento a quest’ultimo. In pratica, una cessione intracomunitaria effettuata il 10 gennaio 2013 deve essere fatturata entro il 15 febbraio 2013, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 febbraio 2013, ma con riferimento al mese di gennaio 2013 (mese in cui è stata effettuata l’operazione).
Passando agli acquisti, anche in tale ambito le novità sono rilevanti, e riguardano diversi aspetti.
In primo luogo, ricordando che le fatture relative agli acquisti devono essere previamente integrate (e sul punto non vi sono novità sostanziali), il nuovo comma 1 dell’art. 47 del DL 331/93 modifica i termini di registrazione, prevedendo che le stesse sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l’imposta a debito), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche dell’eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
Nella “vecchia” disposizione (valida fino al 31 dicembre 2012), il termine di registrazione a “debito” è fissato entro il mese di ricezione della fattura, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni, e con riferimento al mese stesso di ricezione. Ai fini della detrazione i termini di registrazione, che prima delle modifiche erano i medesimi ricordati per l’imposta a debito, dal 1° gennaio 2013 è previsto che le fatture devono essere annotate nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, così da concedere maggior “tranquillità” al soggetto passivo, anche se nella pratica è abbastanza evidente che la registrazione del documento del fornitore comunitario è “duplice”, riguardando nel contempo sia l’imposta a debito, sia quella in detrazione.
Novità anche per gli acquisti e la procedura di regolarizzazione
Infine, importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la procedura di regolarizzazione da effettuare in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario. Il nuovo art. 46, comma 5, del DL 331/93 prevede ora un maggior lasso temporale, poiché dispone che, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione). In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO 

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