Nuove modalità di numerazione delle fatture emesse

Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n. 228), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, le fatture emesse dovranno contenere le nuove indicazioni previste dal riformulato art. 21 del decreto IVA che prevede la numerazione progressiva delle fatture emesse.
Il nuovo art. 21 prevede che ogni fattura debba evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” (fino al 31.12.12 disponeva: “La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare …” ).
Ciò significa che, dal 1 gennaio 2013, non è più prevista la numerazione progressiva cosiddetta per anno solare. La numerazione deve avere la funzione di assegnare una univocità alla fattura.
Non sarà più possibile, pertanto, che fatture emesse in anni differenti riportino lo stesso numero progressivo. Nell’attesa di chiarimenti ministeriali si ritiene che vi siano due possibili soluzioni per ottemperare a tale disposizione:
1) la numerazione delle fatture è progressiva sino all’estinzione del soggetto emittente; esempio: fattura n.126 del 31/12/2012; fattura n. 127 del 1/1/2013 e così di seguito;
2) la numerazione è progressiva nell’ambito del medesimo anno. La fattura viene univocamente individuata aggiungendo l’anno di emissione. Esempio: fattura n. 1/2013 del 3 gennaio 2013; fattura n. 2/2013 del 4 gennaio 2013 e così di seguito.
Poichè nel caso 1) si arriverebbe a riportare una numerazione progressiva illimitata e quindi ridondante, si consiglia di adottare la soluzione numero 2) sopra illustrata (1\2013; 2\2013).
Novità sul contenuto della fattura
In fattura occorre obbligatoriamente indicare, inoltre, la partita IVA se il cliente è un soggetto passivo IVA o il codice identificativo IVA se è stabilito in un paese UE (l'indicazione della partita iva prima era facoltativo); se invece il cliente è un soggetto privato, occorrerà indicarne il codice fiscale.

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