Nuovi adempimenti in materia di fatturazione

La legge di Stabilità, adeguando la normativa italiana alla disciplina comunitaria, ha introdotto nuove regole in materia di fatturazione delle operazioni ai fini dell`Iva imponendo, di fatto, agli operatori l`esecuzione di interventi di allineamento dei sistemi gestionali agli obblighi fissati dalle nuove disposizioni.
Con l`approvazione della legge di Stabilità sono stati sostanzialmente modificati, con effetti dal 1° gennaio 2013, molti aspetti riguardanti la disciplina nazionale dell`Imposta sul Valore Aggiunto.
Le novità introdotte dalla predetta normativa, che si propone di recepire la direttiva 2006/112/UE come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, riguardano in prevalenza aspetti formali della disciplina contenuta nel D.P.R. 633/72.
Tuttavia, le nuove norme impongono necessariamente, agli operatori che si avvalgono per la generazione dei documenti fiscali di sistemi operativi gestionali, di adeguare i programmi ai nuovi adempimenti in materia di fatturazione delle operazioni.
Un aspetto significativo riguarda, in particolare, la redazione delle fatture nelle quali non viene applicata l`Iva, per le quali il legislatore ha previsto l`obbligatoria annotazione di specifiche diciture, solo facoltativamente accompagnate dall`indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale. In precedenza, al contrario, era obbligatorio indicare unicamente la norma nazionale che disponeva la non applicazione dell`Iva.
Le principali diciture obbligatorie introdotte dalla nuova disciplina sono le seguenti:
1) "inversione contabile", per le operazioni per le quali è prevista l`integrazione della fattura da parte dell`acquirente, tra cui, ad esempio, i servizi effettuati nei confronti di soggetti passivi in altro stato Ue (per i quali gli obblighi di applicazione dell`imposta sono a carico del committente) e le operazioni soggette al regime del reverse charge ai sensi dell`art. 17, c. 6, del D.P.R. 633/1972, tra cui i servizi svolti nel settore edile in base a contratti di subappalto, le cessioni di fabbricati per le quali si è optato per l`applicazione dell`Iva e le cessioni di telefonini e computer ai rivenditori;
2) "operazione non soggetta", per le operazioni riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall`Ue, non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 e che dal 1° gennaio 2013 devono essere fatturate; si tratta di operazioni fuori dal campo di applicazione dell`Iva per mancanza del requisito della territorialità, effettuate, ad esempio, verso soggetti passivi extracomunitari, come nel caso di un operatore italiano che presta un servizio generico ad un`impresa americana;
3) "autofatturazione", per le operazioni per le quali la fattura è emessa dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo specifico come, ad esempio, nel caso delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo extra-Ue per le quali gli obblighi devono essere espletati dal cessionario/committente soggetto passivo italiano, ai sensi dell`art. 17, c. 2, del D.P.R. 633/1972;
4) "operazione non imponibile", per le cessioni all`esportazione di cui agli art. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/72 e per le cessioni intracomunitarie di beni di cui all`art. 41 del D.L. 331/1993, oltre che per le cessioni intracomunitarie triangolari di cui all`art. 58 del D.L. 331/1993;
5) "operazione esente", per le operazioni esenti da Iva ai sensi dell`articolo 10 del D.P.R. 633/72, con esclusione delle operazioni riguardanti lotto, lotterie, eccetera.
Pertanto, in considerazione della perentorietà delle predette disposizioni, si ritiene che le imprese non possano esimersi dall`adeguamento dei propri sistemi operativi gestionali al fine di integrare le fatture emesse con le dovute annotazioni.
Fonte: Ratio mattina autore Luigi Dall'Oca

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