Nuovo redditometro da personalizzare

Molti dei valori del nuovo strumento vanno adeguati alla situazione del contribuente nel contraddittorio
L'inquadramento del nuovo redditometro tra gli accertamenti standardizzati, cioè in quei metodi di rettifica che partono da dati medio-standard e che hanno bisogno di un necessario adeguamento alla posizione del contribuente, porta a ritenere che lo strumento si fondi su una presunzione semplice anche se il fisco la  scrive tra le presunzioni legali relative (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 gennaio).
In realtà, non si è in presenza di un accertamento che muove da un fatto noto stabilito dalla legge, prerogativa delle presunzioni legali, le quali sono le uniche che invertono l'onere probatorio e lo addossano solo sul contribuente.
Sono numerosi i valori del redditometro che necessitano di un adeguamento alla situazione del singolo. Molte spese effettive, infatti, potrebbero essere state sostenute con redditi di altri anni o con delle liberalità. Vanno poi adeguati gli investimenti, che non si possono ritenere sostenuti con il reddito dell'anno. Ancora, devono essere adeguati i valori Istat di spesa.
In sostanza, molti dei valori del redditometro hanno bisogno di essere calati nella realtà del contribuente durante il contraddittorio. Per cui, se ufficio e contribuente non trovano un accordo in adesione, l'accertamento successivo dovrà tenere conto di questo "adeguamento", pena la nullità dello stesso.
Pertanto, l'atto non si fonda su un fatto noto stabilito dalla legge e si è in presenza di presunzione semplice,
per la quale l'ufficio dell'amministrazione dovrà (per primo) dimostrare al giudice che i dati su cui si basa l'accertamento possono essere ritenuti attribuibili al contribuente. Solo una volta dimostrato ciò, l'onere di prova si sposterà sul contribuente. Peraltro, la tesi dell'agenzia delle Entrate sul fatto che si tratterebbe di una presunzione legale si fonda sul fatto che la norma parla di «prova contraria» a carico del contribuente. Va rilevato che per le presunzioni legali la prova contraria va fornita in relazione all'elemento presunto, che nel caso del redditometro sarebbe il reddito. Invece, la norma parla di prova contraria con riferimento alle spese e non al reddito. Da qui la conclusione che anche sotto un profilo letterale non si è in presenza di presunzione legale relativa.
Fonte: Il sole 24 ore autore ANTONIO IORIO

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