Pronto il modello per il rimborso “Irap Spese Personale”

Provvedimento n. 140973 del 17 dicembre 2012
L’Agenzia delle Entrate ha approvato ieri 17 dicembre 2012 il modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, co. 1- quater, D.L. n.201/2011, come modificato dall’articolo 4, co. 12, del D.L. n. 16/2012). 
La norma - L’articolo 2, comma 1 del Decreto Salva-Italia, D.L. n. 201/2011 ha previsto a decorrere dal 2012 la deducibilità dell’Irap, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 446/97, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, co. 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo. 
Ai sensi dell’articolo 2, co. 1-quater del c.d. Decreto Salva Italia, introdotto dall’art. 4, co. 12, del D.L. n. 16/12, la deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti al 2012. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’Irap nella misura ammessa dalla norma. 
Il meccanismo di accoglimento delle istanze - Con il provvedimento del 17 dicembre l’Amministrazione approva dunque il modello per la presentazione dell’istanza di rimborso, prevedendo un meccanismo di accoglimento delle istanze, accompagnato da un sistema di erogazione dei rimborsi, che consente al contempo un’equa distribuzione delle risorse finanziarie disponibili e un’ottimizzazione dei tempi di lavorazione. 
In particolare, saranno preliminarmente soddisfatte: 
- le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti;
- nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di presentazione.
Qualora le risorse finanziarie di un esercizio non consentano l’integrale erogazione dei rimborsi relativi a uno o più periodi d’imposta, si procederà dapprima al pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità eventualmente non completata per erogare poi tutti quelli, correttamente liquidati, relativi al primo periodo d’imposta non pagato, ripartendo proporzionalmente le residue disponibilità in base all’ammontare complessivo delle somme liquidate, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste. 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza - L’istanza di rimborso è presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti incaricati. 
La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando anche il software “RimborsoIrapSpesePersonale”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal 3 gennaio 2013. 
È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza trasmessa, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. 
L’istanza, sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione e dall’interessato verrà poi conservata da quest’ultimo. 
L’istanza di rimborso è presentata: 
- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/73; 
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione. 
Le istanze di rimborso si considerano presentate all’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica, e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione. 

L’Amministrazione ha specificato che la diversa tempistica di invio delle istanze, prevista per ciascuna regione, non inciderà in nessun caso nella determinazione dell’ordine di trasmissione.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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