Ritenute dei soci: le compensazioni dello studio associato

Una delle questioni da prendere in considerazione all’inizio dell’anno d’imposta è quella relativa alla verifica dei crediti d’imposta utilizzabili dal 1° gennaio 2013.
Diventano compensabili, infatti, i crediti d’imposta che scaturiranno dalle dichiarazioni che saranno inviate nel 2013, relative al periodo d‘imposta 2012.
I professionisti, ad esempio, soggetti a una ritenuta del 20% sui compensi, maturano spesso un ingente credito Irpef in dichiarazione; essi possono scegliere già da inizio anno di eseguire i versamenti utilizzando tali crediti in compensazione.
Da qualche anno tale possibilità è concessa anche agli studi associati, grazie all’interpretazione estensiva dell’Agenzia delle Entrate fornita nella C.M. n.56/E/09, che ha ammesso la riattribuzione delle ritenute dagli associati allo studio (e dai socio alla società), purché vi sia l’indicazione in dichiarazione e la presenza di un atto con data certa antecedente l’utilizzo delle ritenute stesse.
Lo studio associato non deve attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare tali ritenute, dato che l’utilizzo in compensazione è possibile già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui le ritenute sono maturate (dal 1° gennaio 2013 per le ritenute relative al periodo d’imposta 2012).
Occorre quindi valutare in maniera prospettica quale potrebbe essere il credito che i soci non andranno ad utilizzare, quindi potranno restituire allo studio associato; valutazione questa tutt’altro che semplice, soprattutto quando gli associati presentano redditi elevati e lo studio sostiene costi esigui, in quanto in tale situazione le ritenute saranno per buona parte utilizzare dagli stessi associati.
La riattribuzione delle ritenute – Con il menzionato documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha consentito che le ritenute d’acconto subite da studi associati tra professionisti o società di persone, possano essere utilizzate, oltre che dagli associati/soci per abbattere i propri debiti d’imposta, anche dalle stesse associazioni/società. Quindi, in corso d’anno lo studio associato subisce le ritenute sui compensi che incassa e alla fine del periodo d’imposta, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito.
Il socio imputa le ritenute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte e l’eccedenza può decidere di restituirla allo studio associato, in quanto non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione.
Tale utilizzo è consentito già speso dal 1° gennaio 2013. Una volta restituita l’eccedenza, essa non potrà più essere attribuita nuovamente al socio. Lo studio associato, dal canto suo, eroga al socio un importo esattamente pari alle ritenute ricevute.
La riattribuzione delle ritenute consente, dunque, al socio di monetizzare un credito che diversamente sarebbe stato solo utilizzato direttamente e, spesso, riportato in avanti o chiesto a rimborso, esattamente pari alla ritenuta che il socio ha ceduto all’associazione. Ogni socio metterà ovviamente a disposizione dell’associazione un importo diverso da quello degli altri soci, in base alle imposte che genera nel dichiarativo il proprio reddito imponibile.
I conguagli non hanno natura reddituale - Tali riversamenti hanno natura puramente finanziaria, non comportando alcuna conseguenza reddituale in capo ad alcuno dei soggetti coinvolti (percipiente e cedente), come chiarito dalla C.M. n.12/E/10.
La gestione delle ritenute – La C.M. n.12/E/10 ha chiarito che l’associato può restituire un importo di ritenute anche inferiore all’eccedenza determinata in dichiarazione: quindi, se il contribuente intende utilizzare parte delle suddette ritenute per abbattere altri debiti propri (es. IMU), egli ne ha la possibilità.
Se poi un soggetto dichiara sia redditi di natura professionale sia redditi di partecipazione, ci si è chiesti come debba essere calcolata la quota parte da retrocedere all’ente partecipato. In dottrina sono state proposte due differenti soluzioni:
• la prima propende per l’applicazione di un criterio di proporzionalità;
• la seconda considera l’importo di ritenute eccedenti, senza porre alcuna attenzione in merito alle quote di assorbimento delle ritenute rispetto ai redditi dichiarati.
La C.M. n.12/E/10 ha adottato la tesi più conveniente e più semplice, affermando che non esiste un ordine di priorità nell’utilizzo delle ritenute e dunque il contribuente è libero di scegliere quali ritenute considerare utilizzate per prime.
Indicazione in dichiarazione – In Unico ciascun associato indica nel proprio quadro RN le ritenute non utilizzate e che si intende restituire; lo studio associato indicherà nel quadro RK le ritenute riattribuite da ciascun associato e lo studio associato andrà a gestire il credito per ritenute nel proprio quadro RX (si veda C.M. n.56/E/09).
Compilazione del modello F24 - Il codice tributo, istituito con la R.M. n.6/E/10, da utilizzare per la compensazione è il 6830 denominato “Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir”; l’anno di riferimento (cfr. C.M. n.29/E del 3 giugno 2010) è quello relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2013 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2012 (quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Unico 2013), l’anno di riferimento da utilizzare nel modello sarà il 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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