Società di comodo: l’istanza in tempi utili

Prima di presentare l’istanza è necessario verificare le cause di esclusione e di disapplicazione
Il test dell’interpello - Le società che sono interessate all’esame dell’interpello disapplicativo, per non subire le conseguenze legate allo status di società non operativa, dovranno già da questo mese cominciare a produrre le istanze da presentare all’Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia infatti ha 90 giorni per esaminare le istanze presentate e fornire la risposta, i contribuenti interessati hanno l’esigenza di conoscere l’esito entro il termine di versamento delle imposte. Oltre ai tempi necessari all’esame dell’istanze, il suo invio dipende anche da problemi legati alla procedura, al contenuto e alle contromosse della società, in relazione a quello che dirà l’Agenzia. 
Cause automatiche - Prima dell’invio dell’istanza, bisogna valutare se ricorrono o meno le diverse cause di esclusione o di disapplicazione, le quali in caso di esistenza renderebbero inutile l'invio dell'interpello. Le cause di esclusione sono undici, fanno riferimento all'articolo 30 della Legge 724/1994, ed escludono l'applicazione della normativa sulle società di comodo qualunque sia la causa di innesco del problema, quindi sia per effetto del test di operatività, sia per effetto della perdita triennale. Le cause di disapplicazione vengono individuate da due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate (emanati il 14 febbraio 2008 e l'11 giugno 2012) e si applicano separatamente alle società di comodo che derivano tale status dal test di operatività o dalla perdita triennale. 
L’invio dell’istanza - Una volta verificato che la non applicazione della disciplina all'articolo 30 della Legge 724/1994 può avvenire con l'istanza di interpello, occorre capire quale sia la causa. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E/2012, vanno inoltrati interpelli separati se ricorrono entrambe la cause di innesco, cioè il test di operatività e la perdita triennale. Il problema si pone solo se per una società ricorrono contemporaneamente entrambe le cause di innesco. L'interpello va spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore dell'Agenzia e inoltrato all'ufficio delle Entrate competente per territorio. Nell’istanza, oltre ai dati anagrafici della società, si dovrà descrivere la situazione che si è manifestata. È importante ricordare che vi sono una serie di situazioni che sono già state analizzate dall’Agenzia delle Entrate che per le quali ha prospettato una soluzione positiva, ovvero la disapplicazione dell'articolo 30 della Legge 724/1994. 
Le esclusioni – Alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate (5/E/2007 e 44/E/2007) hanno elencato una serie di situazioni di esclusione accettate dal Fisco che fanno riferimento per lo più ai casi delle società in liquidazioni, delle holding e delle immobiliari. Con riferimento a queste ultime, una situazione frequente è incassare canoni di locazione inferiori alla percentuale prevista dall'articolo 30. In questi casi se i canoni sono attestati ai valori di mercato Omi (ricavabili dall’Agenzia del Territorio), la società può confidare nell'accettazione dell'istanza. 
Parere negativo dell’Agenzia - Se il parere dell'Agenzia dovesse essere negativo, si pone il problema del ricorso contro il diniego, sulla cui obbligatorietà o meno vi sono esiti giurisprudenziali non conformi. Sul fronte difensivo il contenzioso tributario spesso si trova a non avere altrettanto efficaci alternative per scongiurare il sospetto che l'inerzia della società venga scambiata per arrendevolezza al parere espresso dall'ufficio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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