SRL SEMPLIFICATE E A CAPITALE RIDOTTO

Le SRL semplificate (in sigla, SRLS)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 189/2012), il modello standard di atto costitutivo e statuto per questo nuovo tipo di società a responsabilità limitata, voluto dal legislatore per facilitare l’avvio di una attività di impresa da parte dei giovani.
La SRLS può essere sia pluripersonale che unipersonale: l’importante, però, è che i soci siano solo persone fisiche e che queste non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. E’ compito del notaio che redige l’atto accertare l’età anagrafica dei soci.
Altra particolarità è data dal capitale sociale il cui ammontare va da 1 a 9.900 euro, a differenza delle SRL “ordinarie” che hanno capitale minimo pari a 10.000 euro. Esso deve essere sottoscritto e interamente versato al momento della costituzione, Inoltre, e questa è un’altra peculiarità di queste SRL, i conferimenti devono farsi esclusivamente in denaro ed essere versati all’organo amministrativo.
Gli amministratori della società possono essere scelti solo tra i soci. E’ possibile cedere la quota di queste SRL, ma solo a condizione che chi la acquista non abbia ancora compiuto i 35 anni di età, così da mantenere le caratteristiche iniziali per quanto riguarda il limite di età.
La società deve avere un atto costitutivo in tutto conforme al modello ministeriale e questa verifica di conformità è effettuata dal notaio in quanto, sia che si tratti di contratto che di atto unilaterale, la forma dovrà pur sempre essere quella dell’atto pubblico.
L’adozione di questa forma di società è agevolata anche al punto di vista dei costi amministrativi al momento della sua costituzione.
Atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese sono, infatti, esenti dal pagamento di oneri notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria.
Il nuovo art. 2463-bis del codice civile è stato introdotto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 24.01.2012, n.1 (conv. in Legge n. 27/2012) e il modello standard è stato definito dal D.M. 23 giugno 2012, n. 138.
Le SRL a capitale ridotto (in sigla, SRLCR)
Questo nuovo tipo societario, introdotto dal cd. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83, convertito in Legge n. 134/2012), viene, quindi, ad affiancarsi alle SRL ordinarie e a quelle semplificate, ed è caratterizzato dal fatto di avere alcune somiglianze, ma anche significative differenze, rispetto alle SRL semplificate, a partire da quello che rappresenta uno dei punti caratterizzanti le SRLS, ossia il limite di età.
Infatti, i soci delle SRLCR devono essere persone fisiche che hanno già compiuto 35 anni. Anche in questo caso, il capitale sociale può andare da 1 euro e fino ad un massimo di 9.900 euro. Deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione e, come per le SRLS, i conferimenti sono esclusivamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. 
Un’altra differenza rispetto alle SRLS è data dal fatto che gli amministratori possono essere non soci (ma pur sempre solo ed esclusivamente persone fisiche). 
Anche in questo caso la costituzione avviene per atto pubblico, ma non esiste un modello standard da dover necessariamente adottare. Infine, le SRLCR non godono di alcuna forma di esenzione da imposte, oneri e diritti.
SCHEMA CONFRONTO TIPOLOGIE

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