Unico 2013 e i beni ai soci

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla bozza del modello della dichiarazione PF 2013, che dovrà essere presentato in via telematica entro il 30 settembre 2013.
La scadenza per il versamento dell’Irpef, addizionali e altre imposte sostitutive di Unico PF 2013, invece, è il 17 giugno 2013, dato che il 16 è domenica, dato che l’articolo 7, comma 2, lettera l) del D.L. 70/2011 proroga al primo giorno lavorativo successivo i termini per versamenti e adempimenti verso le Agenzie fiscali.
Il reddito diverso va iscritto al rigo RL 10 – Il D.L. 138/2011, c.d. Manovra di Ferragosto ha introdotto un’ipotesi di tassazione per i beni di impresa che le società concedono a soci e a familiari a un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto d'uso. Il socio deve essere tassato sull’eccedenza tra valore e corrispettivo pattuito, sotto forma di reddito diverso, e la società, dal canto suo, deve rendere indeducibili i costi relativi al bene assegnato.
Nel modello Unico PF 2013, per indicare il reddito diverso così generato, il contribuente dovrà compilare il rigo RL10 per dichiarare la “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni” (es. auto o immobili) “dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore” (articolo 67, comma 1, lettera h-ter del Tuir).
Va ricordato che esso si considera “conseguito alla data di maturazione”. La C.M. n.24/E/12, nel merito, ha ribadito che: “[…] il reddito diverso in parola, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’art.67 del Tuir, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione”.
Dato che si intende sottoporre a tassazione un importo che non è stato pagato dal socio, tale obiettivo può essere ottenuto solo prescindendo dall’effettiva percezione del reddito, visto che si sta parlando di un reddito figurativo e non di un reddito reale.
Il reddito diverso “azzerato” per l’uso dell’auto concessa al socio di società di persone o Srl trasparenti – Circa la tassazione in capo al socio utilizzatore in regime di trasparenza, la Circolare n.36/E del 24 settembre 2012 ha risolto il problema della tassazione su un imponibile doppio facente riferimento al medesimo presupposto (utilizzo del bene): il costo indeducibile per l'impresa comportava un maggior reddito d’impresa da tassare in capo al socio, come reddito da partecipazione (quadro RH), dall'altro il socio si trovava a dover indicare un ulteriore reddito diverso (quadro RL).
L'Agenzia ha chiarito che, in questi casi, il reddito diverso (differenza tra valore normale dell'uso e corrispettivo pagato dal socio) va nettizzato di quanto imputato al socio utilizzatore come reddito di partecipazione a seguito della indeducibilità dei costi.
Nel caso degli autoveicoli, il reddito diverso da tassare in capo al socio di società di persone viene calcolato deducendo quanto gli viene imputato per trasparenza, cioè in genere il 60% dei costi dell'auto (e non il 40% come indicato per un refuso nell’esempio riportato dalla circolare).
Da osservare che l'imputazione ai soci dei costi indeducibili delle auto, da determinare con le regole ordinarie, verrà fatta secondo le percentuali di partecipazione e non, come avviene per gli altri beni, al solo socio che li usa.
Il reddito diverso “azzerato” per l’uso privato dell’auto intestata all’imprenditore individuale - Secondo le Entrate, la tassazione quale reddito diverso è pari alla differenza tra valore normale dell'uso (30% della Tariffa Aci) e le spese indeducibili per l'impresa (60%, elevato al 72,5% dal 2013), dedotte eventuali somme pagate dal titolare. Non sarà necessario operare grossi interventi: l'intestazione aziendale dell'auto è legittima e il presunto reddito diverso viene probabilmente azzerato dalla quota indeducibile delle spese aziendali.
Il reddito diverso “azzerato” per l’auto in uso ai soci amministratori o dipendenti - La Circolare n.36/E del 24 settembre 2012 ha precisato che per determinare il valore di mercato (valore normale) di godimento delle auto aziendali concesse in uso ai soci vanno applicati gli importi stabiliti per i fringe benefit dei dipendenti, cioè facendo riferimento al 30% della tariffa Aci dei 15.000 chilometri.
Se la società pattuisce con il socio, quindi, un corrispettivo per l’utilizzo privato dell’auto almeno pari a tale valore convenzionale, il reddito diverso in capo al socio utilizzatore viene azzerato, dunque nulla va indicato nel rigo RL 10 di Unico PF del socio utilizzatore.
Il reddito diverso per l’uso personale dell’auto a soci non amministratori o a loro familiari - Tassazione in capo al socio o familiare quale reddito diverso della differenza tra valore normale dell'uso (30% della tariffa Aci dei dipendenti) e canone pagato alla società. Questo sarà uno dei pochi casi in cui andrà compilato il rigo RL 10, a patto che non sia stato pattuito un corrispettivo almeno pari al valore normale d’uso del bene tra le parti (utilizzatore e concedente).
Fonte: Fiscal Focus autore Carla De Luca

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