Al 3 luglio lo spesometro dei pagamenti «tracciati»

Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia ha nuovamente prorogato il termine per le comunicazioni IVA degli operatori finanziari
Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente prorogato, al 3 luglio 2013, il termine, già in precedenza differito al prossimo 31 gennaio, per la comunicazione, da parte degli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6 del DPR 605/73, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.600 euro IVA compresa, in cui l’acquirente è consumatore finale, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Tale ulteriore differimento interessa solo gli operatori finanziari che, in base all’art. 21, comma 1-ter del DL 78/2010, aggiunto dall’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, sono stati individuati come oggetti obbligati a comunicare, all’Amministrazione finanziaria, le operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, in cui parte acquirente sia una persona fisica.
Innanzitutto, si ricorda il quadro normativo nel quale s’inserisce la proroga, poiché, come già sottolineato su Eutekne.info (si veda “Nuova proroga per le comunicazioni IVA degli operatori finanziari” del 13 ottobre 2012), in deroga all’obbligo generale che individua nel soggetto che pone in essere l’operazione l’obbligo di presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate (per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2011, in quanto operazioni senza obbligo di emissione della fattura):
- in un primo tempo, l’art. 7, comma 2, lett. o) del DL 70/2011, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all’art. 21 del DL 78/2010, ha escluso dall’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, “qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”;
- in un secondo momento, l’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 21 del DL 78/2010, ha stabilito che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Dalla combinazione delle due norme appena citate, si ottiene quindi che, per le operazioni pari ad almeno 3.600 euro, IVA compresa, in cui l’acquirente/committente è un soggetto che non ha la qualifica di soggetto IVA (tipicamente un privato), l’obbligo di comunicazione non ricade sul soggetto passivo che ha effettuato l’operazione (commerciante al minuto, tipicamente), ma sull’operatore finanziario che ha emesso lo strumento finanziario (carta di credito, di debito o prepagata) a mezzo del quale l’acquirente/committente ha pagato il corrispettivo previsto per l’operazione.
Inizialmente, il provvedimento del 29 dicembre 2011, attuativo dell’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, che ha “trasferito” l’obbligo di comunicazione all’operatore finanziario, aveva fissato al 30 aprile 2012 il termine per la comunicazione, da parte di tali operatori, delle operazioni effettuate dal 6 luglio (data di entrata in vigore del DL 98/2011) al 31 dicembre 2011, indicando anche il codice fiscale dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispostivi POS (i dati dell’esercente presso cui è installato il dispositivo).
Con due provvedimenti, l’Agenzia aveva poi disposto la proroga del termine del 30 aprile 2012 prima al 15 ottobre 2012 e poi al 31 gennaio 2013, perché la predisposizione del nuovo tracciato record richiedeva ulteriori adeguamenti tecnici rispondenti alla diversa e nuova tipologia di informazioni da trasmettere.
Col provvedimento di ieri, l’Agenzia ha disposto l’ulteriore proroga al 3 luglio, considerando che: le problematiche tecniche emerse per consentire agli operatori finanziari la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, i cui pagamenti sono effettuati da privati con carte di credito, di debito o prepagate, hanno comportato la revisione del tracciato record che è stato concordato con le associazioni di categoria; per assolvere a tale adempimento sono necessari maggiori tempi tecnici per l’adeguamento dei sistemi informativi di operatori finanziari e Agenzia; le informazioni da comunicare riguardano le operazioni rilevate a partire dal 6 luglio 2011; il nuovo differimento del termine non determina alcun detrimento dell’attività di controllo.
Fonte: Eutekne autore Michela DAMASCO

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